
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: supplenze
Una collaboratrice scolastica in organico si assenta per un lungo periodo (maternità), che ad oggi ancora prosegue.
Inizialmente, la scuola provvede a nominare una supplente da graduatoria di istituto, la quale, dopo il primo giorno di servizio, si assenta per malattia (gravi patologie) per tutto il periodo della supplenza, eccetto l’ultimo giorno in cui si presenta in servizio.
La collaboratrice supplente continua l’assenza per la stessa tipologia anche nella prima proroga che le viene conferita, presentandosi in servizio soltanto l’ultimo giorno della proroga.
In conseguenza dell’assenza contemporanea di due collaboratrici sullo stesso posto, la scuola ha dovuto riorganizzare il lavoro, ridistribuendolo agli altri collaboratori scolastici con un preciso ordine di servizio, a valere sul fondo di istituto, e riuscendo dunque a fare fronte efficacemente a tale situazione.
Alla scadenza della proroga, l’ultimo giorno (02/02/26) come detto la collaboratrice supplente si presenta in servizio e, sapendo che la titolare sarà ancora assente per almeno tre mesi, comunica per PEC alla scuola di accettare un’ulteriore proroga del contratto, presentando contestualmente un certificato medico per grave patologia per la durata di un mese a far data dal primo giorno in cui avrebbe dovuto assumere servizio in virtu’ di una proroga a tutt’oggi non conferita (03/02/26).
Poiché come detto sopra la scuola ha riorganizzato il servizio, in atto si trova nelle condizioni di poter fare a meno di nominare supplenza, potendo fronteggiare la situazione con il personale presente. Di tale circostanza viene data informazione alla supplente cui viene comunicato che la scuola non intenderebbe procedere con una proroga che oltretutto, in considerazione della già annunciata assenza, sarebbe palesemente inutile. La supplente in risposta fa istanza di accesso agli atti, chiedendo la documentazione relativa alle assenze della titolare, in considerazione di una presunta violazione del “diritto di proroga” in presenza di continuità di assenza della titolare.
A questo punto si chiede se in tale fattispecie la scuola, pur essendo venuta temporaneamente meno la necessità di operare la sostituzione a seguito della riorganizzazione del servizio, sia obbligata a conferire comunque la proroga oppure possa astenersi legittimamente dal farlo. Nel caso in cui fosse obbligata a stipulare la suddetta proroga può la scuola richiedere visita medica per stabilire l’idoneità al servizio della supplente in considerazione della pressoché totale assenza dal servizio della medesima per gravi patologie?
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