Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 09/02/2026
  • Formazione sulla sicurezza dei tirocinanti universitari: obblighi della scuola ospitante e dell’Università proponente...
  • Area Tematica: Sicurezza
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: formazione

    Domanda

    Questo istituto accoglie diversi soggetti in tirocinio di formazione e orientamento, per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 10 lettera f) del D.M. 509/1999 e ss.mm.ii., sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Università proponenti. Ad una verifica effettuata in corso d'anno è risultato che tutti i tirocinanti sono in possesso di attestato di formazione generale e specifica per rischio basso in materia di sicurezza.
    Si chiede:
    a) se il tirocinante sia equiparato al lavoratore
    b) in caso affermativo, se la formazione richiesta sia la stessa prevista per il personale della scuola (formazione generale e specifica rischio medio)
    c) non essendo tale aspetto disciplinato dalle convenzioni, a chi spetti garantire la formazione sulla sicurezza dei tirocinanti, se alla scuola ospitante oppure all'Università proponente.

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