
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Organizzazione/inizio/termine attività: sospensione attività didattica
Il Sindaco del comune ove insiste questa istituzione scolastica, ogni volta che vi è allerta meteo procede con ordinanza di sola sospensione delle attività didattiche mettendo oggettivamente in difficoltà il personale scolastico non docente. Con un comunicato sulla sicurezza, una sigla sindacale invitava i dirigenti ad adottare misure adeguate, nello specifico:
1) per il personale amministrativo e tecnico il ricorso allo smart working previsto dall'art. 11, c. 4, lett. c11 del CCNL
2) esonero dal servizio dei collaboratori scolastici per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1256 del CC senza dover recuperare le ore di assenza;
3) adozione di protocolli di emergenza.
Ora se i punti 1 e 3 possono trovare accoglimento in contrattazione il punto 2 ad avviso di chi scrive sembra esulate dai compiti di un dirigente scolastico atteso che gli da un onere di valutare una causa di forza maggiore già esclusa dal sindaco e dal tavolo tecnico convocato.
Sul punto si richiede parere normativamente motivato.
Ancora se in una tale circostanza, tutto il personale Ata non riuscisse a raggiungere la scuola, ricorrendo anche a permessi per motivi personali e/o richieste di malattia, la mancata apertura della scuola potrebbe comportare interruzione di pubblico servizio? o la presenza di allerta meteo e degli impedimenti oggettivi a raggiungere la scuole funzionerebbe come causa scriminante?
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