Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 28/01/2026
  • Ci arriva una comunicazione INPS che evidenzia un nostro errore nella gestione del TFR di un dipendente transitato dagli enti locali...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Trattamento economico: TFR

    Domanda

    Oggetto: trattamento di fine servizio TFS Assistente amministrativo - continuità del rapporto di lavoro per incarico a tempo determinato per mansioni superiori.
    • la dipendente passa di ruolo il 01/01/1988 come CS presso ente locale;
    • dall’xx/01/2000 trasferimento del personale dagli Enti locali allo Stato (Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8) disciplinando il passaggio del personale ATA nei ruoli statali garantendo il mantenimento dell’inquadramento professionale;
    • dal xx/01/2006 al xx/08/2008 (periodo non continuativo) la CS in base all’art. 59 del CCNL 29-11-2007 del Comparto Scuola, svolge l’incarico di assistente amministrativo. Cessa dal servizio come Assistente amministrativo a TI, il xx/08/2023 la scuola elabora l'ultimo miglio TFS dal 01/01/1988 al 31/08/2023 in soluzione di continuità.
    L'INPS attraverso una pec comunica che "trattandosi di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 30/05/2000, questi dovrebbero essere soggetti al regime TFR (cfr. circolare INPDAP n. 30 del 01/08/2002). Secondo la circolare citata, il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l’altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente. Questi periodi di lavoro a tempo determinato dovrebbero quindi essere non utili ai fini TFS".
    Si chiede come vada trattato il caso esposto, considerato che per il personale di ruolo che accetta altro incarico in base all'Art. 59, non c'è stata interruzione di servizio.

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