
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: aspettativa per diversa att. lavorativa o per avviare att. imprenditoriale/professionale
Una docente, già in part time, chiede di essere collocata in aspettativa senza assegni, con decorrenza 1.1.2026, per svolgere l'incarico di giudice onorario in regime di esclusività ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n.51/2025, invocando l'applicazione dell'art. 23 bis del Dlgs 165/2001 per come modificato dalla Legge 19 giugno 2019 n. 56. Il dubbio è sulla durata dell'aspettativa poiché il Dlgs 165/2001 non sembra porre limiti di tempo se non per impieghi presso privati ( 5 anni rinnovabili per una volta) ma il vigente CCNL scuola art. 18, comma 3 pone il limite di un anno scolastico per le aspettative per motivi di lavoro. Quale durata temporale quindi bisogna applicare alla fattispecie? Un anno o nessun limite temporale? Prevale la normativa generale o poiché la stessa non stabilisce una durata massima si deve applicare la norma pattizia? E qualora si dovesse applicare il CCNL l'aspettativa può iniziare in qualunque momento dell'anno scolastico o obbligatoriamente dal 1 settembre? Grazie per la risposta.
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