Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 02/12/2025
  • Cambio di indirizzo e modifica del percorso didattico per studente con PEI: chi valuta le opzioni e quando si svolgono le prove integrative?
  • Area Tematica: Scuola secondaria e corsi postsecondari
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

    Domanda

    Un alunno con L. 104 e documento PEI ha frequentato un percorso equipollente di classe prima di Liceo lo scorso anno scolastico con esito positivo (promozione alla classe seconda).
    Il corrente anno scolastico tuttavia le difficoltà sono tali che il Consiglio di Classe ritiene impossibile la promozione in classe terza.
    Si sta valutando la seguente possibilità:
    1) Passaggio in questo anno scolastico a percorso differenziato con ovviamente "promozione" alla classe terza.
    2) Trasferimento in estate 2026 presso un Istituto tecnico con rientro nel percorso equipollente. Nell'anno scolastico 2026-2027, con percorso equipollente, sarà ovviamente possibile una non ammissione alla classe quarta.

    Ci si chiede se tale procedura è ipotizzabile e, tenendo come riferimento il DL 153/2023 art. 7 sotto riportato, si chiede quale Consiglio di Classe deve occuparsi di valutare la possibilità a) oppure b), se l'attuale Consiglio di Classe di seconda del Liceo o il futuro Consigli di Classe del prossimo anno dell'Istituto tecnico.
    Nel caso si opti per la possibilità a) si chiede anche quando devono avvenire tali prove.

    Si chiede infine se, valutando non la questione PEI, ma il cambio di indirizzo al termine della classe seconda, sia necessario superare le prove delle classi seconde di entrambi i percorsi o siano sufficienti solo quelle di uno dei due percorsi (presumibilmente quello dell'indirizzo tecnico a cui l'alunno si iscrive)

    DL 153/2003: è ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario alle seguenti condizioni:
    a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
    b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

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