
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca
Spettabile Italiascuola, si pone alla vostra cortese attenzione il seguente quesito:
una docente dell'istituto ha terminato in data 30 settembre 2025 un congedo straordinario per dottorato di ricerca svolto presso un'università straniera (l'autorizzazione era stata data dalla precedente dirigente scolastica). Ora, dovendo sostenere la tesi, la docente chiede un ulteriore periodo di aspettativa per contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, come sostituito dall'art.14, comma 6 septies del D.L n. 36/2022.
Di fatto però il contratto di ricerca, giustificativo della richiesta, non è stato prodotto alla scuola né tantomeno sottoscritto dalla docente, pertanto si ritiene di non disporre della documentazione idonea alla concessione di tale tipologia di aspettativa.
Il ragionamento sopra esposto è corretto? Si può, in caso affermativo, suggerire alla docente di richiedere in alternativa una aspettativa per motivi famigliari, personali e di studio da allacciare poi a un ulteriore periodo di aspettativa per contratto di ricerca una volta che esso (eventualmente) verrà prodotto? Immagino che trattandosi di due istituti contrattuali differenti non vi debba essere ripresa del servizio tra un periodo e l'altro.
Grazie
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