
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
Argomenti:
Organi collegiali: consiglio d'istituto
Con riferimento alle elezioni del Consiglio di Istituto, l'ordinanza ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995 prevede alla norma di cui al comma 3 dell'art. 4 che è assicurato comunque un seggio agli insegnanti e genitori di ogni ordine (noi siamo un comprensivo): ci chiedevamo allora come si debba procedere nel caso in cui, per quanto riguarda i genitori ad esempio, non vi dovesse essere, al termine delle votazioni, nessun rappresentante per un certo ordine nei primi 8 che hanno ricevuto più voti. In particolare, se qualche genitore di quell'ordine dovesse essersi classificato nelle posizioni dalla 9 in poi avrebbe la precedenza sull'ultimo dei primi 8? Se così fosse, cosa fare poi se nell'anno scolastico successivo il/la figlio/a di quel genitore dovesse passare all'ordine successivo (ad esempio dall'infanzia alla primaria o dalla primaria alla secondaria)? Bisognerebbe procedere alla sua surroga andando a nominare un altro genitore di quell'ordine (ammesso che ci sia tra i non eletti) posizionatosi dalla posizione 9 in poi oppure rimarrebbe comunque in carica?
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