Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: poteri e sostituzione del DSGA
Come avviane oramai da qualche anno il Ministero ha pubblicato la Nota Prot. 37579 del 30/07/2025 avente ad oggetto: E.F. 2025 - Attivazione della rilevazione per la quantificazione degli oneri afferenti all’indennità di sostituzione del DSGA – a.s. 2024/25.
Si chiede se, alla luce del contenuto di tale Nota e degli articoli in essa menzionati (art. 88, comma 1, lettere i) e j) del CCNL Scuola 2006-2009 e degli artt. 56 e 57 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021) nel caso si provveda solo alla cd. sostituzione estiva del DSGA titolare (periodo peraltro di poco superiore a 15 giorni, 16 giorni lavorativi continuativi per la precisione) si debba provvedere alla compilazione della rilevazione al SIDI ricorrendo i caso di cui al numero 1) citato nella predetta Nota:
1. Assenza del DSGA “per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa”: il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica, inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti. Tale incarico “non può comunque eccedere la durata massima di 3 mesi continuativi, incluse proroghe” - art. 57, comma 1 del CCNL vigente.
Si precisa che, in tal caso, al sostituto DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FMOF, l’indennità di direzione parte fissa e variabile, detratto il compenso individuale accessorio (CIA).
Si resta in attesa di cortese riscontro.
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