Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/disciplina: sanzioni disciplinari
Dirigo un Istituto Tecnico con annesso Convitto, all'interno del quale sono ospitati 100 convittori maschi e 80 semiconvittori/semiconvittrici
In caso di mancanze disciplinari sono previste diverse sanzioni da Regolamento interno del Convitto e del Semiconvitto. In caso di mancanze molto gravi (es. detenzione di sostanze stupefacenti, fumo di sostanze psicoattive all'interno del Convitto o nel parco della scuola) sono previsti anche la sospensione (il ragazzo continua ad andare a scuola ma non può frequentare il Convitto o il Semiconvitto) o l'espulsione.
Chiedo se per i procedimenti disciplinari
- abbia valore anche per convittori e semiconvittori lo statuto delle studentesse e degli studenti;
- debba regolarmi come faccio per la scuola, per cui in caso di mancanze gravi si prevede un collegio educatori (per sospensioni entro i 15 gg), poi il Consiglio di Istituto (per sospensioni più lunghe o l'espulsione) con le varie tappe previste al loro interno (audizione dello studente, valutazione, ecc...) o se, giacché il Consiglio di Istituto non preveda al suo interno la componente educatori, non si possa demandare al Collegio educatori in tutti i casi;
- considerato che il convitto è una struttura di ospitalità debba necessariamente prevedere anche per sospensioni lunghe, sanzioni alternative (ciò è molto complesso perché le attività sono da organizzare e gestire nel pomeriggio, nel tempo libero dei ragazzi);
- come debba essere composto l'organo di garanzia interno (nel nostro caso lo presiedo io, c'è un rappresentante dei genitori dei convittori, un convittore rappresentante dei compagni e due educatori;
- se sia previsto anche per i convittori, la possibilità di appellarsi dopo l'organo di garanzia interno anche al Direttore dell'ufficio scolastico regionale.
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