Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: supplenze
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Gentilissima Italiascuola, la presente per richiedere il vostro autorevole parere in merito alla seguente questione.
Recentemente, abbiamo convocato per la copertura di un posto (profilo collaboratore scolastico), per 36 ore settimanali fino al termine delle lezioni, resosi disponibile a seguito di dimissioni volontarie dal 1° gennaio 2023 del supplente che aveva originariamente accettato contratto proposto dall’ATP di riferimento, per 36 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche.
Un aspirante convocato, titolare di contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche per 18 ore settimanali presso altro istituto scolastico situato in comune vicino, pretende che il posto venga frazionato invocando il diritto al completamento di orario.
Atteso che, per il personale A.T.A., diversamente da quanto accade per il personale docente, né il regolamento supplenze (D.M. 430/00), né l’annuale circolare supplenze, né il CCNL, recano indicazioni chiare e precise a riguardo, e che in essi non si ritrova comunque alcun riferimento esplicito alla possibilità di frazionamento di un posto intero, dalla loro lettura combinata sembrerebbe ragionevole ritenere il diritto al completamento di orario operante solo in sede di assegnazione di supplenze annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) e non anche in sede di assegnazione di supplenze cd “brevi” per la sostituzione del personale temporaneamente assente o per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31/12, come nel caso di specie;
Laddove la deduzione precedente fosse corretta, l’aspirante in questione non andava convocato?
Laddove invece fosse errata, per garantire il “diritto al completamento di orario”, siamo obbligati a frazionare il posto intero a 36 ore settimanali, stravolgendo, in ragione dell’orario svolto dall’aspirante presso l’istituto di appartenenza, l’organizzazione del servizio sancita nel piano di lavoro vigente? O il frazionamento del posto è una possibilità subordinata ad esempio alle esigenze di servizio dell’amministrazione scolastica?
La sentenza della Corte di Cassazione - Lavoro - Sentenza 13/10/2017, n. 24214, con riferimento al personale docente, ha sancito che il completamento dell'orario da parte del supplente non è un diritto potestativo ovvero incondizionato, ma va invece esercitato “nell'ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, né possibilità di condizionare a propria scelta l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'Istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio.” Queste considerazioni, possono per analogia essere dedotte anche per il personale A.T.A.? Esistono analoghe pronunce alle quali appellarsi per evitare il frazionamento del posto intero?
Grazie sin d’ora.
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