Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 22/12/2021
Condividi
  • L'assenza per malattia sospende la fruizione del periodo di congedo parentale?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: malattia

    KEYWORDS

    #pbb #congedo #malattia #sospensione #lavoratrice #sospendere #fruizione #assenza #concedere #periodo #sopravvenire

    Domanda

    Un Assistente Amministrativo con contratto a tempo determinato fino al 30/6 ha chiesto un periodo di congedo parentale per un figlio minore di 8 anni per 4 mesi. Il congedo è stato concesso. Dopo 1 mese di fruizione del congedo parentale, l'AA chiede la sospensione dello stesso per motivi di salute e invia il proprio certificato medico.
    Si chiede di sapere se la malattia sospende il periodo di congedo parentale concesso.
    Grazie
    DSGA

    Risposta

    In merito al quesito posto si ritiene che la malattia sospenda il periodo di congedo parentale concesso.
    L'INPS con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 ha previsto la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia.
    Anche l'ARAN, con l'Orientamento RAL873 si è espresso negli stessi termini.
    Riportiamo l'Orientamento citato.
    "La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta, a richiesta della lavoratrice, in caso di sua malattia?
    Riteniamo ammissibile che, sulla base dell'art.22 del D.Lgs.n.151/2001, la lavoratrice possa interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Dipartimento per gli Affari Sociali.
    A tal fine la lavoratrice chiederà la trasformazione del titolo dell'assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Riteniamo, inoltre, che l'intervenuta interruzione della fruizione del congedo parentale, traducendosi di fatto in una forma di frazionamento dello stesso, comporti che, ai fini dell'ulteriore godimento, sia necessaria una nuova richiesta da parte dell'interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti".
    Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 31/2009 del 20/3/09, ha considerato legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, ai sensi dell'art. 30 del CCNL del 16/10/08, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei “gravi motivi”.
    Nell'Interpello si legge quanto segue " L’INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore. È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell’assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L’ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell’art 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l’art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento".

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 22/07/2020 n° 15633
    Area: Giurisprudenza

  • Congedo parentale frazionato: si tiene conto dei giorni festivi? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • In tema di congedo parentale frazionato, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, stabilisce che la fruizione del beneficio - che risponde ad un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice - si interrompe allorchè l'interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione. Ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo), con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell'istituto. Può verificarsi un abuso del diritto potestativo di congedo parentale, allorchè il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorchè incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; ma analogo ragionamento può essere sviluppato anche nel caso in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perchè ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore. ( I principi affermati nella prima parte della massima non sono però di immediata applicazione per il personale scolastico in quanto l'art. 12 comma 6 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2018, prevede che i periodi di assenza a titolo di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice).

    KEYWORDS

    #personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali

    Ordinanza 09/09/2025 n° 24922
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittimo il licenziamento del dipendente che durante il congedo parentale presta attività lavorativa presso lo stabilimento balneare della moglie - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. La configurazione legale di tale diritto potestativo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori consentiti dall'ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore negli ambiti suddetti (quello del rapporto negoziale e quello del rapporto assistenziale), posto che la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell'esercizio di esso e non esclude la sindacabilità e il controllo degli atti. Il diritto va esercitato per la cura diretta del bambino, e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura, costituisce un abuso del diritto potestativo del congedo parentale; in coerenza con la ratio del beneficio, infatti, l'assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al figlio. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per abuso dei congedi parentali avendo, il lavoratore, trascurato di garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi dei figli e della loro esigenza di un pieno inserimento nella famiglia, dedicandosi, anche, ad attività lavorativa all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla moglie e senza apportare alcun miglioramento all'organizzazione del nucleo familiare ma, anzi, rendendo necessario il ricorso ad un aiuto esterno per surrogare la presenza e il contatto diretto padre-figlio che l'istituto del congedo parentale è finalizzato a preservare).

    KEYWORDS

    #personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali

    n° 32
    Area: Normativa

  • Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

    a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

    b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

    c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

    1-bis.  La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

    1-ter.  In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

    2.  Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

    3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

    4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

    4-bis.  Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

    KEYWORDS

    #congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità

    n° 24
    Area: Normativa

  • Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

    2.  Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

    3.  Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

    4.  Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

    5.  La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

    6.  La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

    7.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

    KEYWORDS

    #maternità #indennità #congedo #disoccupazione #inizio #periodo #godimento #lavoratrice #assicurazione #giorno
    SCOPRILI TUTTI
    Legge di Bilancio 2026: le novità su congedo parentale e malattia del bambino

    Comunicazione del MEF relativa alle modifiche alla disciplina del congedo parentale e della malattia del bambino introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
    La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), all’art. 1 commi 219 e 220, ha apportato modifiche alla disciplina del congedo parentale (artt. 32-34 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e della malattia del bambino (art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001).

    KEYWORDS

    Pagina: 414

    PARTE SECONDA

    Tutela della maternità e della paternità  (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) CONGE...

    KEYWORDS

    Cosa cambia nella fruizione del congedo di paternità dopo la Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale

    Comunicazione dell'INPS sulla sentenza della Corte Costituzionale in materia di congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile
    L’INPS ha fornito indicazioni sull’applicazione della Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

    KEYWORDS

    La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse?

    Comunicazione dell'ARAN relativa alla fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992
    L’ARAN, con l’O.A. 37654 del 16 luglio 2026 ha fornito chiarimenti sulla fruizione dei permessi L. 104/1992; il parere concerne il Comparto Funzioni Centrali ma è applicabile analogicamente anche al personale scolastico vista sia la generalità della normativa che delle previsioni del CCNL.

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 22/12/2021
    Condividi
  • L'assenza per malattia sospende la fruizione del periodo di congedo parentale?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: malattia

    KEYWORDS

    #pbb #congedo #malattia #sospensione #lavoratrice #sospendere #fruizione #assenza #concedere #periodo #sopravvenire

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!