
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale: ricostruzione di carriera
KEYWORDS
Buongiorno scrivo da un liceo e vorrei sottoporre il seguente quesito:
un collaboratore scolastico immesso in ruolo l'1/09/2017 (decorrenza giuridica ed economica) e superamento del periodo di prova il 18/07/2018, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità solo economica in base all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88; il suddetto collaboratore vantava un servizio continuativo presso un istituto .......dal ../09/1980 al .../08/2016, pertanto, in seguito a provvedimento di ricostruzione di carriera, è stato assegnato alla posizione stipendiale 21-27.
Procedendo sul SIDI allo sviluppo della pratica di inquadramento ed inserendo tutti i dati ricavati dal decreto di ricostruzione (tra l'altro regolarmente vistato dalla RTS di xxx) compare il responso: "l'anzianità utile ai fini economici può essere presente solo se alla data di riferimento non è stato raggiunto il tetto di anzianità ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88.
Come si deve procedere? Grazie
Si allegano:
- decreto di ricostruzione vistato dalla ragioneria;
- stampa delle schermate SIDI relative alla pratica di inquadramento;
- contratto a tempo indeterminato vistato dalla ragioneria di xxx.
Se la prima ed unica immissione in ruolo del dipendente è quella del 01/09/2017 e lo stesso ha come servizio non di ruolo dal 22/09/1980 al 31/08/2016 il decreto trasmesso non è corretto perché sin dal primo riconoscimento dal 01/09/2017, avendo l’interessato oltre 20 anni riconosciuti ai fini giuridici ed economici, il servizio riconosciuto ai soli fini economici doveva già essere riassorbito ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988.
Nel caso in esame l’anzianità complessiva sulla base della quale attribuire la posizione stipendiale deve essere costituita dall’anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici (anni 24 mesi 7 e giorni 16) sommata all’anzianità riconosciuta ai soli fini economici.
Si consiglia di ricalcolare il decreto già emesso e registrato e qualora permanga lo stesso errore occorre contattare il numero verde e segnalare l’irregolarità.
E’, invece, corretto quanto propone il SIDI allorché la scuola prova ad aprire una nuova pratica, infatti, non consente che risulti ancora l’anzianità utile ai soli fini economici proprio perché doveva già essere stata recuperata.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 22/03/2019 n° 71
Area: Giurisprudenza

L’attività lavorativa pre-ruolo prestata alle dipendenze di una scuola paritaria non può essere riconosciuta ai fini della progressione economica, ostandovi la formulazione dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 in materia di ricostruzione di carriera ed essendo tale previsione (poi ribadita anche dalle parti collettive con i CCNI dell’8 aprile 2016 e dell’11 aprile 2017) del tutto legittima alla luce della diversità del datore di lavoro e delle modalità di accesso: invero è da escludere l’esistenza d’una disciplina e, in definitiva, d’una volontà di omologazione tra servizio prestato nella scuola paritaria e servizio nel ruolo dell’amministrazione pubblica scolastica che consenta di operare il riconoscimento del primo ai fini giuridici ed economici e dunque per la progressione retributiva. L’art. 2 del decreto legge n. 370/80, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1980, ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogia o estensiva; ne segue che il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 255/2001, non è suscettibile di applicazione estensiva posto che tale norma ha un ambito di applicazione distinto rispetto alla disciplina della mobilità L'art. 485 T.U. n. 297/94 ha ad oggetto la c.d. ricostruzione della carriera e risale ad un’epoca in cui vigeva la distinzione tra scuole paritarie e scuole pareggiate, poi sostituite, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge n. 250/2005, dalle due sole categorie delle scuole paritarie e non paritarie; ciò non consente di ritenere estensibile alle attuali scuole paritarie il regime previsto in passato per le scuole pareggiate relativamente alla ricostruzione della carriera, posto che le norme che prevedono il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, essendo attributive di benefici particolari, hanno natura di norme eccezionali e, dunque, non possono essere applicate estensivamente o analogicamente La materia del punteggio utile ai fini della mobilità è disciplinata unicamente dai CCNI dell’8 aprile 2016 (concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017), i cui contenuti cono stati poi trasposti dell’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, e CCNI dell’11 aprile 2017 (concernente la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018), i cui contenuti sono stati trasposti nell’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, che escludono espressamente che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia valutabile ai fini della mobilità (fatta eccezione per le tipologie di scuole paritarie ivi espressamente menzionate), operando scelte la cui ragionevolezza non è sindacabile in sede giurisdizionale, a meno che le pattuizioni collettive non si pongano in contrasto con la disciplina di legge; tale contrasto non si rinviene con riguardo alla diversità di trattamento riservata ai docenti che hanno prestato attività lavorativa pre-ruolo in una scuola paritaria, rispetto ai docenti che hanno prestato attività lavorativa pre-ruolo alle dipendenze del M.I.U.R., trattandosi di distinzione non irragionevole, stante la diversità del datore di lavoro e delle modalità di accesso. (In senso conforme: Tribunale Catanzaro 1099/2016; Tribunale Venezia 387/2017; Tribunale Milano 4428/2017; Tribunale Parma 47/2017; Tribunale Modena 1277/2018; Tribunale Torino 1040/2017; Tribunale Lodi 124/17; Tribunale Piacenza 132/2017; Tribunale Bologna n. 2393/2018; Tribunale di Rimini n. 187/2017; Tribunale di Bologna n. 773/2017; Tribunale RE 241/2017; Corte d'appello di Firenze 375/2014; Corte d'appello di Milano 476/2018). In senso contrario: TAR Lazio n. 545/2019; TAR Lazio n. 3692/2018
KEYWORDS
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#scuola #prestare #servizio #mobilità #ccni #fine #carriera #tribunale #riconoscimento #appellante
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
KEYWORDS
#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
27/02/2018 n° 467
Area: Prassi, Circolari, Note

Premessa
L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.
1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018
1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali
Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.
I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (1), nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.
La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.
Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.
In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).
I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l'elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".
Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.
Entro il 20 marzo 2018, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).
Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1, entro il 10 marzo 2018.
Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l'anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell'Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.
2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019
2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali
In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza ex articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso.
Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all'anno scolastico - calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1° settembre 2017.
Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, dopo il 10 luglio 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.
2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali
Come rappresentato in premessa, l'art. 18-fer, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari non saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall'allegato A alla presente nota.
I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti entro il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) "non in regola con gli obblighi vaccinali"; b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento"; c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".
Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.
Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).
Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.
Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell'Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.
---
(1) Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità "limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali".
KEYWORDS
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #documentazione #decretolegge #infanzia #affidatari #presentazione #azienda #genitore #servizio
11/12/2017
Area: Prassi, Circolari, Note

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2017
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» ed in particolare l'art. 2, commi 107, lettera h) e 109;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare, l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante «IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ed, in particolare, l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;
Vista la nota prot. n. 34456 del 31 ottobre 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso lo schema di delibera del Consiglio dei ministri e la relazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;
Visto il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017, repertorio atti n. 133 C.U, dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) «Decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
c) «Piano» si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
d) «Sistema integrato» si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni;
e) «Intesa» si intende l'intesa in sede della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) «Fondo» si intende il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
g) «Sezione Primavera» si intende il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi.
Art. 2. Finalità del Piano di azione nazionale pluriennale
1. E' adottato il «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni».
2. L'adozione del Piano è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato, di cui all'art. 4 e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo. A tal fine, la Cabina di regia di cui all'art. 5 del presente decreto ha il compito di definire indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi.
3. Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.
Art. 3. Definizione degli interventi
1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o più delle seguenti tipologie:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalità:
a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo;
d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;
e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Ciascun intervento deve garantire l'incremento di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2.
4. L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato.
Art. 4. Procedura e termini del finanziamento
1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5, definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa, avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte dello Stato e delle regioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base delle finalità di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata.
3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio bilancio.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La programmazione regionale è costituita da un elenco di interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:
a. il comune, in forma singola o associata, interessato;
b. l'importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo;
c. la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1;
d. la finalità perseguita, di cui all'art. 3, comma 2;
e. la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili alle linee strategiche di cui al comma 1.
7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.
Art. 5. Monitoraggio e Cabina di regia
1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2.
2. Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di vigenza del Piano.
3. E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro, è presieduta da un rappresentante del Ministero ed è composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.
5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministero, per l'esercizio finanziario 2017, promuove un'intesa per il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il giorno successivo dalla data della presente delibera, trasmettono al Ministero l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, ammessi al finanziamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2018, trasmettono al Ministero le tipologie di interventi di cui all'art. 3, comma 1, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai comuni, singoli o in forma associata.
La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#piano #sistema #decreto #istruzione #integrare #educazione #intervento #recare #infanzia
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale: ricostruzione di carriera
KEYWORDS
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!