Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 21/01/2020
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  • Assenze reiterate di un alunno e comunicazione alle autorità competenti...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/assenze: collettive

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    #pbb #carabiniere #fascicolo #comandante #polizia #segnalazione #indagine #minore #abbandono #alunna #evadere

    Domanda

    Scuola secondaria di secondo grado.
    A seguito delle numerose assenze di un alunno nato in data xx/xx/20xx, come da prassi, la famiglia viene informata ripetutamente dal coordinatore di classe e, di seguito, il dirigente invia una comunicazione alla famiglia richiedendo un colloquio che viene tenuto. Nonostante ciò, il ragazzo continua ad assentarsi spesso e, considerato che già al xx ottobre xx ha cumulato xx ore di assenza la dirigente invia comunicazione al Sindaco, ai servizi sociali, ai carabinieri e alla famiglia con la quale sollecita di adottare i provvedimenti del caso.
    In data xx gennaio xx la scuola riceve da parte del Comandante della stazione dei carabinieri di competenza, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente richiesta al fine di poter procedere con le indagini di p.g. relative alla nostra precedente comunicazione di fornire via mail copia de fascicolo relativo al minore xx"
    Il quesito è il seguente: può il dirigente inviare copia del fascicolo del minore, che intanto ha anche compiuto 16 anni, al Comandante dei Carabinieri senza che vi sia altra documentazione a suffragio della richiesta? E perché poi l'intero fascicolo dove sono contenuti dati di ogni genere? E' legittima tale richiesta? Qual è la corretta procedura che il dirigente deve intraprendere in casi del genere? Considerato che si è verificato un caso simile in cui un'assistente sociale chiede certificato di frequenza di un'alunna minorenne per la quale però il padre detiene la responsabilità genitoriale, quali documenti deve richiedere il dirigente per poter eventualmente procedere alla consegna del certificato ?
    Grazie



    Risposta

    Per quanto riguarda il primo caso, si rileva che la situazione di “disagio” è stata segnalata proprio dalla scuola di appartenenza del minore. La segnalazione è stata estesa anche ai carabinieri, che sono un organo di polizia giudiziaria, tenuto a reprimere i reati e, prima ancora, a svolgere le indagini volte ad accertarli. Il comando dei carabinieri ha quindi aperto un fascicolo di indagini di polizia giudiziaria ed è quindi corretto che proceda all’accertamento dei fatti, chiedendo anzitutto la collaborazione della scuola di appartenenza del minorenne (scuola che, si ricorda, ha effettuato la segnalazione). In questa prospettiva, l’istituzione scolastica deve collaborare evadendo la richiesta pervenuta, non essendovi dubbio alcuno circa la provenienza della stessa. Peraltro, non compete alla scuola di valutare quale documento possa assumere rilevanza ai fini dello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria. Concludendo, la richiesta dei carabinieri deve essere evasa, non potendo certo essere assimilata a un’istanza di accesso avanzata da un qualunque privato.

    Per quanto riguarda la seconda fattispecie (ossia la richiesta dell’assistente sociale), giova anzitutto evidenziare che l’assistente sociale non ha funzioni di polizia giudiziaria. Sennonché l’assistente sociale svolge un ruolo fondamentale di supporto, assistenza e consulenza in situazioni di disagio. Il quesito non precisa in quale contesto sia pervenuta la richiesta del certificato di frequenza; non è ben chiaro, ad esempio, se l’assistente sia stato allertato proprio dalla scuola, oppure abbia agito di propria iniziativa alla luce di segnalazioni provenienti da terzi. Fatto si è che, ai sensi dell’art.9, comma 1, della legge n.184/1983, “Chiunque” (quindi anche la scuola) “ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”. Premesso che la situazione di abbandono è un concetto relativo (e, talvolta, evoca anche quello di pregiudizio), non si vedono ragioni per non collaborare con l’assistente sociale, posto che, a tutto concedere, le informazioni sulla frequenza scolastica non recano dati personali di natura sensibile. Dopo di che (e sempre che la richiesta dell’assistente non sia conseguenza di una specifica segnalazione della scuola), in caso di dubbio, è sempre possibile chiedere in forma scritta di esplicitare le ragioni della propria richiesta.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 23/12/2017
    Area: Giurisprudenza

  • Pubblicazione sui social network di immagini e dati relativi al figlio minore: l'ordine di cancellazione può essere rafforzato con l'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del genitore inadempiente - Tribunale ROMA - Sezione Prima
  • Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo. A garanzia dell’osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa. (La pronuncia in questione si inquadra in una situazione di grave conflittualità familiare, giunta fino alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, che ha portato il figlio sedicenne – tramite il tutore nominato – a richiedere al Giudice, da un lato, l’autorizzazione ad iscriversi ad un College americano per sfuggire al pesante clima creatosi intorno a sé e, dall’altro, la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre. Costei, infatti, era solita pubblicare sui social network immagini e frasi riguardanti il figlio, il suo stato di salute e la vicenda giudiziaria della famiglia che, diffusesi inevitabilmente tra i coetanei, avevano generato un profondo stato di disagio nel figlio. In considerazione di ciò, il Tribunale, supportato delle relazioni dello psicoterapeuta e delle figure di riferimento affidatarie del minore, valorizzando la teoria del “grande minore,” riconosce in capo al sedicenne idonea capacità di autodeterminazione ed accoglie le sue richieste di iscrizione in una scuola americana e di far cessare i comportamenti lesivi della madre. Inoltre, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, il Giudice, per assicurare reale efficacia al provvedimento assunto, pone a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi sanciti il pagamento di una somma di denaro che la madre dovrà corrispondere al minore e al tutore per ogni violazione commessa ed assegna, altresì, al tutore il potere di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca e di diffidare terzi dalla diffusione di ogni dato relativo al minore.)

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    #genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#minore #tutore #madre #ragazzo #network #figlio #college #relazione #immagine #iscrizione

    Sentenza 15/02/2012 n° 5935
    Area: Giurisprudenza

  • Commette diffamazione il genitore che accusa presso le autorità scolastiche un docente di condotte lesive a danno del figlio senza avere verificato per nulla le stesse - Corte di Cassazione - Sezione Quinta
  • Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche - nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi - due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che l'operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. (CED Corte Cassazione: massima ufficiale)

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    #reato#figlio #minore #imputato #notizia #giornale #carlino #percuotere #interessamento #provveditore #riferire

    n° 475
    Area: Normativa

  • Assegnazioni provvisorie di sede - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

    2.  Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

    3.  Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

    4.  Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

    5.  La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

    6.  La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

    7.  Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

     

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    #personale dipendente: trasferimento#assegnazione #sede #scuola #domanda #posto #trasferimento #personale #esigenza #ruolo #presentare

    n° 32
    Area: Normativa

  • (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) - Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196
  • 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

    1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

    1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

    2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

    3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

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    #privacy e trattamento dei dati personali#fornitore #comunicazione #pubblico #servizio #rete #misura #sicurezza #autorizzare #dato #rischio
    SCOPRILI TUTTI
    Comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado

    Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
    Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.

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    #salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2015/2016: comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato del secondo ciclo.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati all’Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

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    #carattere #news #fontface
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

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    #carattere #news #fontface
    Esami di Stato A.S. 2017/2018: procedura e adempimenti relativi alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

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    #esame #fase #segreteria #cura #stato #commissione #adempimento #comunicazione #insediamento #dato
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2016/2017: indicazioni in merito alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

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    #carattere #news #commissione
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    Trasmissione dati contratti pubblici: aggiornata a 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni obbligatorie

    Comunicazione AVCP riguardante la trasmissione dati contratti pubblici.
    L'AVCP ha definito le nuove soglie oltre le quali è previsto l'obbligo della trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i settori ordinari e speciali

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    #char
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
    Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

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    #carattere #iscrizione #scuola #line #news
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    Dirigenti scolastici: indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016

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    #stipulazione
    Sottoscrizione definitiva del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA)

    Comunicazione ARAN inerente la sottoscrizione del CCNL relativo alla corresponsione di un'indennità mensile di € 214,00 ai DSGA.
    Sottoscritto all'ARAN il CCNL relativo al riconoscimento di un'indennità mensile di € 214,00 ai DSGA che ricoprono o abbiano ricoperto negli aa.ss 2012/13 e 2013/14 posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche

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    Data di pubblicazione: 21/01/2020
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  • Assenze reiterate di un alunno e comunicazione alle autorità competenti...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/assenze: collettive

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    #pbb #carabiniere #fascicolo #comandante #polizia #segnalazione #indagine #minore #abbandono #alunna #evadere

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