Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/assenze: collettive
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Scuola secondaria di secondo grado.
A seguito delle numerose assenze di un alunno nato in data xx/xx/20xx, come da prassi, la famiglia viene informata ripetutamente dal coordinatore di classe e, di seguito, il dirigente invia una comunicazione alla famiglia richiedendo un colloquio che viene tenuto. Nonostante ciò, il ragazzo continua ad assentarsi spesso e, considerato che già al xx ottobre xx ha cumulato xx ore di assenza la dirigente invia comunicazione al Sindaco, ai servizi sociali, ai carabinieri e alla famiglia con la quale sollecita di adottare i provvedimenti del caso.
In data xx gennaio xx la scuola riceve da parte del Comandante della stazione dei carabinieri di competenza, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente richiesta al fine di poter procedere con le indagini di p.g. relative alla nostra precedente comunicazione di fornire via mail copia de fascicolo relativo al minore xx"
Il quesito è il seguente: può il dirigente inviare copia del fascicolo del minore, che intanto ha anche compiuto 16 anni, al Comandante dei Carabinieri senza che vi sia altra documentazione a suffragio della richiesta? E perché poi l'intero fascicolo dove sono contenuti dati di ogni genere? E' legittima tale richiesta? Qual è la corretta procedura che il dirigente deve intraprendere in casi del genere? Considerato che si è verificato un caso simile in cui un'assistente sociale chiede certificato di frequenza di un'alunna minorenne per la quale però il padre detiene la responsabilità genitoriale, quali documenti deve richiedere il dirigente per poter eventualmente procedere alla consegna del certificato ?
Grazie
Per quanto riguarda il primo caso, si rileva che la situazione di “disagio” è stata segnalata proprio dalla scuola di appartenenza del minore. La segnalazione è stata estesa anche ai carabinieri, che sono un organo di polizia giudiziaria, tenuto a reprimere i reati e, prima ancora, a svolgere le indagini volte ad accertarli. Il comando dei carabinieri ha quindi aperto un fascicolo di indagini di polizia giudiziaria ed è quindi corretto che proceda all’accertamento dei fatti, chiedendo anzitutto la collaborazione della scuola di appartenenza del minorenne (scuola che, si ricorda, ha effettuato la segnalazione). In questa prospettiva, l’istituzione scolastica deve collaborare evadendo la richiesta pervenuta, non essendovi dubbio alcuno circa la provenienza della stessa. Peraltro, non compete alla scuola di valutare quale documento possa assumere rilevanza ai fini dello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria. Concludendo, la richiesta dei carabinieri deve essere evasa, non potendo certo essere assimilata a un’istanza di accesso avanzata da un qualunque privato.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie (ossia la richiesta dell’assistente sociale), giova anzitutto evidenziare che l’assistente sociale non ha funzioni di polizia giudiziaria. Sennonché l’assistente sociale svolge un ruolo fondamentale di supporto, assistenza e consulenza in situazioni di disagio. Il quesito non precisa in quale contesto sia pervenuta la richiesta del certificato di frequenza; non è ben chiaro, ad esempio, se l’assistente sia stato allertato proprio dalla scuola, oppure abbia agito di propria iniziativa alla luce di segnalazioni provenienti da terzi. Fatto si è che, ai sensi dell’art.9, comma 1, della legge n.184/1983, “Chiunque” (quindi anche la scuola) “ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”. Premesso che la situazione di abbandono è un concetto relativo (e, talvolta, evoca anche quello di pregiudizio), non si vedono ragioni per non collaborare con l’assistente sociale, posto che, a tutto concedere, le informazioni sulla frequenza scolastica non recano dati personali di natura sensibile. Dopo di che (e sempre che la richiesta dell’assistente non sia conseguenza di una specifica segnalazione della scuola), in caso di dubbio, è sempre possibile chiedere in forma scritta di esplicitare le ragioni della propria richiesta.
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Ordinanza 23/12/2017
Area: Giurisprudenza
Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo. A garanzia dell’osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa. (La pronuncia in questione si inquadra in una situazione di grave conflittualità familiare, giunta fino alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, che ha portato il figlio sedicenne – tramite il tutore nominato – a richiedere al Giudice, da un lato, l’autorizzazione ad iscriversi ad un College americano per sfuggire al pesante clima creatosi intorno a sé e, dall’altro, la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre. Costei, infatti, era solita pubblicare sui social network immagini e frasi riguardanti il figlio, il suo stato di salute e la vicenda giudiziaria della famiglia che, diffusesi inevitabilmente tra i coetanei, avevano generato un profondo stato di disagio nel figlio. In considerazione di ciò, il Tribunale, supportato delle relazioni dello psicoterapeuta e delle figure di riferimento affidatarie del minore, valorizzando la teoria del “grande minore,” riconosce in capo al sedicenne idonea capacità di autodeterminazione ed accoglie le sue richieste di iscrizione in una scuola americana e di far cessare i comportamenti lesivi della madre. Inoltre, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, il Giudice, per assicurare reale efficacia al provvedimento assunto, pone a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi sanciti il pagamento di una somma di denaro che la madre dovrà corrispondere al minore e al tutore per ogni violazione commessa ed assegna, altresì, al tutore il potere di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca e di diffidare terzi dalla diffusione di ogni dato relativo al minore.)
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#minore #tutore #madre #ragazzo #network #figlio #college #relazione #immagine #iscrizione
Sentenza 15/02/2012 n° 5935
Area: Giurisprudenza
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche - nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi - due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che l'operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. (CED Corte Cassazione: massima ufficiale)
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#reato#figlio #minore #imputato #notizia #giornale #carlino #percuotere #interessamento #provveditore #riferire
Sentenza 24/03/2017 n° 7675
Area: Giurisprudenza
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.
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#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#disoccupata #lavoratici #gestante #calafiore #contiguità #mammone #coretto
Decreto 20/04/2018 n° 55
Area: Giurisprudenza
La domanda cautelare, proposta avverso il provvedimento di sospensione del minore dalla frequenza scolastica della scuola dell’infanzia a seguito della mancata presentazione, da parte dei genitori, della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, va rigettata poiché non sussistono le esigenze cautelari, in considerazione del non obbligo della scuola dell’infanzia, e poiché il pregiudizio rappresentato appare recessivo rispetto al superiore interesse pubblico perseguito con il provvedimento impugnato e con la normativa di riferimento e consistente nell’assicurare il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Si aggiunga che la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la normativa sulle vaccinazioni, ha precisato che le disposizioni in materia di iscrizione e di “adempimenti” scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni di sicurezza per la salute di ciascun alunno e, per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, “che non avvenga affatto” in assenza della prescritta documentazione, in quanto la profilassi vaccinale di cui al d.l. n.73/2017 riveste maggiore cogenza e criticità rispetto agli alunni della scuola dell’infanzia, in ragione della maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischio di contagio della popolazione infantile ed è quindi doveroso preservare lo stato di salute individuale e collettivo, e dei bambini i cui genitori non adempiono ai loro compiti di cura.
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#infanzia #frequenza #salute #vaccinazione #omissis #avvenire #documentazione #sicurezza #vaccinare #prot
Sentenza 28/08/2014 n° 452
Area: Giurisprudenza
La mancata promozione alla classe superiore ovvero la mancata ammissione all’esame di Stato è decisione assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti. Tale determinazione è, quindi, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della illogicità e contraddittorietà manifeste. Nella considerazione che l’interesse degli allievi e dei genitori risiede nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione ottimale degli studenti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore è legittimamente adottato quando sia il frutto della constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La sanzione disciplinare di 15 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola è legittima in quanto risulta rispettata la comunicazione alla famiglia, alla quale erano state rese note anche le valutazioni intermedie e le problematiche comportamentali dello studente (destinatario di oltre 100 segnalazioni nel registro di classe), le modalità di attuazione della sanzione risultano effettuate per favorire il recupero dell’alunno ed i provvedimenti dell’amministrazione risultano, altresì, sorretti da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione del rendimento dei singoli studenti non può trovare spazio la figura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché tale censura è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, mentre tale identità va tendenzialmente esclusa in simili contesti, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente.
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#zuballi #illazione
Sentenza 30/04/2015 n° 784
Area: Giurisprudenza
L’art. 4 del R.D. n. 653 del 1925 non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell’Istituto scolastico di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento. Al contrario, l’atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell’alunno sul piano disciplinare e fiscale; pertanto, il dirigente scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento. (La giurisprudenza è costante in questo senso: si vedano anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, n. 4956; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009, n. 59; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2009 n. 1939; T.A.R. Umbria Perugia, 06 luglio 2006 n. 344 e ancora T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II 13 febbraio 2017 n. 249)
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#procedimento amministrativo#studenti: iscrizioni#virone
Ordinanza 02/12/2010
Area: Giurisprudenza
Fermo il principio generale della possibile prevalenza degli indirizzi didattico- programmatici dell'amministrazione pubblica su quelli educativi familiari, non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente. Posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturante da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori e prescinde da un accertamento caso per caso dell'effettivo grado di maturità dello scolaro in relazione alle specifiche caratteristiche locali. L'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può ampiamente dispiegarsi in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino che non riguardano il limitatissimo segmento dell'uscita dalla scuola, sì quella minima recessività (nel conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione) non sembra potere pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva né causare un pregiudizio irreparabile (sì da escludere altresì il requisito del pericolo nel ritardo). (Il Tribunale di Trieste conferma, in sede di reclamo presentato dai genitori, la propria precedente ordinanza del 21/10/2010. Sui principi affermati in motivazione, si veda Corte di Cassazione, SSUU. sent. n. 9346/2002##345L)
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#genitori: responsabilità genitoriale#responsabilità civile#rincasare #subentro #recessività #cnav #temperamento
Sentenza 05/04/2018 n° 3790
Area: Giurisprudenza
In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.
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#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #omissis #alunno #disabile #sent #minore #masaracchia #handicap #disabilità #attivazione
Sentenza 19/01/2015 n° 252
Area: Giurisprudenza
La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#preparazione #classe #giudizio #ammissione #scuolafamiglia #alunno #constatazione #anno #maturazione #voto
Decreto 02/03/2018 n° 64
Area: Giurisprudenza
Non può essere accolta la domanda cautelare proposta dai genitori di una minore avverso il provvedimento con il quale la scuola della bambina chiedeva notizie in ordine ai necessari accertamenti clinici, cui la minore sarebbe stata sottoposta, stante la mancata produzione nei termini della documentazione richiesta ex art. 5 comma 1 dl 73/2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie, e l’assenza di qualsivoglia comunicazione dei genitori circa le azioni intraprese, in quanto la condotta dell’amministrazione appare coerente con il dettato normativo, mentre la domanda cautelare risulta priva di apprezzabili elementi di fondatezza, dal momento che la documentazione prodotta in giudizio non soddisfa i requisiti di legge. La normativa in tema di vaccinazioni obbligatorie, peraltro, è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, nel caso dei minori, il diritto alla salute, protetto dall’art. 32 Cost., esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ed ha rilevato la legittimità costituzionale di una previsione impositiva se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri e se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per le conseguenze normali e, pertanto, tollerabili, ammettendo la discrezionalità del legislatore nello scegliere le modalità attraverso cui attuare un’efficace azione di prevenzione e le relative misure per garantirne il rispetto.
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#salute #vaccinazione #documentazione #preservare #minore #genitore #notizia #domanda #omissis #stato
Sentenza 12/03/2003 n° 967
Area: Giurisprudenza
Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie, degli studenti (art. 3 comma 3 del D.P.R. n.275 del 1999). Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza del Collegio dei docenti dall’art.7 comma 2 del D.Lgs. n.297 del 1994, determina la quota del curricolo attribuita alla specifica istituzione scolastica, quota che integra la quota nazionale del curricolo obbligatorio e comprende le discipline e le attività liberamente scelte dalla specifica scuola. Nell’ambito dei curricoli, cioè della quota nazionale del curricolo, ogni istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento; la determinazione del curricolo deve tener conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio; il piano dell’offerta formativa, infine, è adottato dal Consiglio di circolo o d’istituto. Il coinvolgimento dei genitori degli alunni nella formazione del Piano dell’Offerta Formativa è idoneamente realizzato attraverso l’invito rivolto agli stessi a partecipare ad una riunione per discutere “proposte e suggerimenti da inserire eventualmente nel POF”. La decisione di consegnare alle famiglie il documento contenente il POF al momento dell’iscrizione degli alunni è qualificabile come forma di collaborazione tra la scuola e le famiglie e non certo come un obbligo giuridico corredato da sanzione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999).
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#stilo #progressività #continuum
Ordinanza 22/03/2018 n° 85
Area: Giurisprudenza
Non può essere accolta la domanda cautelare proposta dai genitori di una minore avverso il provvedimento con il quale la scuola della bambina chiedeva notizie in ordine ai necessari accertamenti clinici, cui la minore sarebbe stata sottoposta, stante la mancata produzione nei termini della documentazione richiesta ex art. 5 comma 1 dl 73/2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie, e l’assenza di qualsivoglia comunicazione dei genitori circa le azioni intraprese, in quanto la condotta dell’amministrazione appare coerente con il dettato normativo, mentre la domanda cautelare risulta priva di apprezzabili elementi di fondatezza, dal momento che la documentazione prodotta in giudizio non soddisfa i requisiti di legge. La normativa in tema di vaccinazioni obbligatorie, peraltro, è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, nel caso dei minori, il diritto alla salute, protetto dall’art. 32 Cost., esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ed ha rilevato la legittimità costituzionale di una previsione impositiva se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri e se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per le conseguenze normali e, pertanto, tollerabili, ammettendo la discrezionalità del legislatore nello scegliere le modalità attraverso cui attuare un’efficace azione di prevenzione e le relative misure per garantirne il rispetto. (Il TAR Sardegna conferma in sede collegiale il decreto presidenziale n. 64/2018##731L)
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#scuola e salute#salute #vaccinazione #documentazione #preservare #minore #genitore #domanda #rovello #notizia #omissis
Sentenza 18/03/2016 n° 14701
Area: Giurisprudenza
La responsabilità della scuola, per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. (La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all'interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni. Afferma la Corte che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata, sia all'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all'interno della scuola per recarsi in classe sotto l'osservanza del personale scolastico, dei bidelli).
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#infortunio scolastico#personale dipendente: orario di lavoro#responsabilità civile#zzzz #torto #cardare
Sentenza 08/02/2012 n° 1769
Area: Giurisprudenza
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Applicando tali principi all’ipotesi di gita scolastica o viaggio d’istruzione, è evidente che la prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: proprio perché il rischio che, lasciati in balia di sé stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni. Con particolare riguardo a tale ultimo momento, i docenti accompagnatori al momento dell’accesso alla struttura ricettiva devono rilevare le situazioni di potenziale rischio per poi adottare le misure in concreto ritenute più idonee alle circostanze: tali misure potranno fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare comportamenti anche solo potenzialmente rischiosi. Nella fattispecie concreta, un’alunna in gita scolastica, di notte, era caduta da una terrazza, non segnalata e senza parapetto, posta a livello del balcone della propria stanza, riportando lesioni gravissime. In caso di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. danno da autolesione), la responsabilità dell’amministrazione scolastica non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Infatti quanto all'istituto scolastico, e quindi all’insegnante, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione, per contatto sociale, di un vincolo negoziale, dal quale sorge in capo alla scuola, e quindi all’insegnante, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.: l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'amministrazione scolastica incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (per tutte: Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#parapetto #solaio #lastrico #balcone #scolo #spinello #alloggiare #albergatore #insidia #custode
Sentenza 05/04/2016 n° 122
Area: Giurisprudenza
La legittimazione passiva nei giudizi promossi averso i giudizi di non ammissione alla classe successiva, espressi dalle Commissioni interne alle singole istituzioni scolastiche, spetta esclusivamente alle dette Istituzioni, in persona dei rispettivi dirigenti, posto che con l'attribuzione della personalità giuridica e il riconoscimento della piena autonomia didattica e amministrativa, il MIUR ha perso la legittimazione passiva in ordine all'impugnazione di atti ad esso non più riconducibili ma che possono ricondursi unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati. La previsione, contenuta nel regolamento interno di un'istituzione scolastica, di specifiche modalità e di termini entro i quali i genitori e i discenti devono essere informati sullo scarso rendimento e il rischio di non ammissione, vincola la scuola ad adempiere a quel dovere di informazione con quelle modalità, o con modalità equivalenti. Le comunicazioni scritte, con cui la scuola rappresenta alla famiglia, il negativo andamento scolastico del discente non possono essere surrogate dalla produzione della verbalizzazione di colloqui, ove tali verbali siano privi di riconducibilità certa di tempo, di luogo e di persona e siano pertanto inidonei a dimostrare il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e i genitori. E' illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di allievo affetto da disturbo A.D.H.D., qualora, nonostante la presenza di di chiari segnali del disturbo, l'Istituto abbia omesso di attivarsi per farlo diagnosticare tempestivamente, tramite il competente Servizio sanitario, negando così la conseguente predisposizione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), in special modo se detto giudizio negativo è stato motivato proprio con il riferimento a quei disturbi di attenzione che, se diagnosticati tempestivamente, avrebbero consentito all'alunno di essere valutato esclusivamente in base al raggiungimento degli obiettivi individuali, contenuti nel PEI.
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#profumo #lerjefors #monocratiche
Sentenza 22/09/2011 n° 19365
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonché "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite": qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare devono essere autorizzati dalla legge, perchè la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale, ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico a un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione che possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona. Lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del genitore, e, pertanto, dato personale del genirore stesso, appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza e un disagio nell'ammalato che espone ad un terzo, ovvero ad una p.a., la propria malattia: si tratta di informazioni che appartengono alla persona non tanto perché attinenti la fisicità della stessa ma perché necessitano di una particolare protezione a fronte della consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di aiuto. Le provvidenze che il sistema giuridico assegna alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap riconoscono una protezione correlata a obblighi genitoriali di assistenza che rendono "personale" un dato che nasce "sensibile" nella situazione soggettiva di altra persona, ma che non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che, per tale caratteristica, necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti: il dato sensibile, letteralmente tale in capo al disabile, caratterizza anche il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al genitore lavoratore, ed è, pertanto, dato sensibile riferibile a questi, posto che la richiesta di una provvidenza conduce a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano il genitore, in modo tale da imporre che il trattamento di tali dati da parte di una PA risponda alle cautele che la legge ha connesso a quei dati. L'autorizzazione all'uso dell'informazione, e, dunque, al connesso trattamento, prevista dall'art. 20 n. 1 del d. lgs. n. 196/2003, assolve alla specifica funzione di riconoscere che il patrimonio del fornitore dell'informazione è in qualche modo arricchito (a compenso del disagio di una specifica assistenza) da uno specifico diritto, che riguarda il punteggio concorsuale previsto dalla legge. Ne segue che la comunicazione dell'informazione, la quale avviene nell'interesse di chi la trasmette, consente a questi di controllare la relazione tra l'uso che ne viene fatto e la funzione al quale l'uso deve assolvere. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003, qualunque dato personale trasmesso dal titolare nel proprio interesse, deve essere trattato in modo che il trattamento stesso non ecceda la funzione, quale la verifica della sussistenza del diritto al beneficio giuridico di cui alla l. n. 104/1992, e, quindi, nel caso di contestazione della legittimità dell'attribuzione del punteggio, di consentire i necessari diritti di difesa a tutti gli interessati. Ne segue che l'affissione in bacheca della richiesta di tentativo di conciliazione proposta da un docente, in cui si lamenti che la graduatoria contestata era stata formulata sul presupposto asseritamente errato della sussistenza, in altri soggetti, dei requisiti capaci di far godere i benefici di cui alla l. n. 104/1992. del 1992 è eccedente rispetto alle finalità del trattamento, perchè consente anche al pubblico non avente interesse giuridicamente rilevante, di conoscere la situazione riservata in questione, laddove, invece, la PA avrebbe potuto assolvere alle essenziali necessità di comunicazione in forme riservate, e osservare eventuali obblighi di pubblicazione indicando semplicemente che vi era stata una richiesta di procedura conciliativa e che essa era conoscibile nei suoi particolari solo dai titolari di interessi giuridicamente differenziati, ovvero avrebbe potuto fare uso del potere di rivolgersi al Garante, ai sensi dell'art. 20 n. 3 del d. lgs. n. 196/2003, e chiedere con quali modalità detto dato dovesse essere trattato perché fosse soddisfatta tanto la riservatezza quanto la trasparenza della attività amministrativa nei confronti dei controinteressati professori. Non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 167/2003 la condotta di un docente che formula istanza di conciliazione per contestare la posizione di precedenza di altro docente in una graduatoria scolasatica, fonddata sull'assegnazione, asseritamente non dovuta, di benefici in favore di familiari disabili, perchè animata dall'intento del docente di esercitare una specifica e prevista sua facoltà, peraltro, in concreto svolta rivolgendosi, in modo riservato, alla p.a.
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#personale docente#privacy e trattamento dei dati personali#reato#fisicità #dolorosità #berruti #disvelamento #rettificazione #stella
Sentenza 09/03/2018 n° 10763
Area: Giurisprudenza
Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. può essere realizzato anche mediante concorso per omissione in condotte commissive ed è configurabile anche in assenza di un rapporto diretto tra reo e vittima. L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato è costituito dal dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. E', pertanto, irrilevante valutare le specifiche motivazioni che inducono l'agente ad assumere il comportamento rilevante: del resto, proprio sul presupposto della sufficienza del dolo generico, il reato di maltrattamenti in famiglia é configurabile anche quando l'intento perseguito consiste nella volontà di agire esclusivamente per finalità educative. Nè i motivi che orientano la volontà dell'agente diventano rilevanti quando il reato è commesso mediante omissione, stante l'assenza di puntuali disposizioni o di principi generali in tale senso. Inoltre, il reato di omessa denuncia può essere fonte di responsabilità civile, ma richiede che si accerti l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligo ed il fatto dannoso, e che quest'ultimo si ponga come conseguenza immediata e diretta dell'illecito Ciò premesso, concorre nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. l' educatrice di asilo che, ricoprendo tra l'altro il ruolo di referente del Comune all'interno del nido, non ha denunciato i maltrattamenti posti in essere dalle colleghe ed ha negato espressamente di essere a conoscenza diretta o per sentito dire di tali episodi. ( La Cassazione, in riforma della Sentenza della Corte di Appello, ha affermato che non esclude il reato di cui all'art. 572 c.p., il fatto che la condotta della maestra era caratterizzata dall' intento omertoso di tutelare prima di tutto se stessa, le proprie coadiutrici ed i minori a lei direttamente affidati e non, invece, dalla volontà di coadiuvare le illecite azioni delle colleghe. Infatti, la valorizzazione dell'intento specificamente perseguito dalla educatrice, operata dalla sentenza impugnata, non rileva in quanto ai fini dell'elemento psicologico necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., anche nella forma del concorso nel reato commissivo mediante omissione, è sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza sono irrilevanti i motivi della condotta del soggetto agente).
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Sentenza 29/04/2016 n° 343
Area: Giurisprudenza
La sospensione cautelare dal servizio, strumentale all’esercizio del potere disciplinare, costituisce una naturale espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, cosicché l’eventuale assenza di una specifica disposizione di legge o contrattuale non inibisce alla pubblica amministrazione di esercitare il relativo potere ricorrendovi i presupposti. Per quanto riguarda il personale docente, l’art.91 del CCNL Comparto Scuola 2007, nel richiamare le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III dei D.L.vo n. 297 del 1994, rende evidente la volontà delle parli sociali di mantenere in vita, recependola, la legge previgente la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare del personale docente non è pertanto condizionata dall’ulteriore requisito dell’esercizio dell’azione penale (rinvio a giudizio) richiesto per il personale ATA. Non osta a tale conclusione il fatto che l’art. 91 rinvii alle norme disciplinari, posto che la sospensione cautelare è strumentale all’esercizio del potere disciplinare. (Nel caso di specie la Corte, riformando la sentenza del Tribunale di Ferrara -che aveva ritenuto applicabile all’istituto della sospensione cautelare del docente la sola disciplina rinvenuta nella contrattazione collettiva con riferimento al personale ATA- ha confermato la legittimità della sospensione cautelare dal servizio di un docente disposta sulla base della mera apertura di un procedimento penale).
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Sentenza 24/06/2013 n° 530
Area: Giurisprudenza
La richiesta dei genitori a che il figlio minorenne possa ritornare a casa “in autonomia”, versando costoro “nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne” deve ritenersi legittima; parimenti legittima è la conseguente decisione genitoriale di non recarsi mai, nei corso dell’anno scolastico, a prelevare il figlio minorenne. La richiesta genitoriale e il successivo provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico fanno venire meno il nesso causale tra l’infortunio occorso al minore nel tragitto dalla scuola alla propria abitazione e la pretesa culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Il nesso causale è insussistente anche nell’ipotesi di uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata ai genitori, quando, alla luce di un ragionevole giudizio prognostico, si debba escludere che gli stessi, ove informati, si sarebbero recati a prelevare da scuola il figlio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria intentata dai genitori nei confronti dell’amministrazione scolastica in relazione al decesso di uno studente di quindici anni che, al termine delle lezioni, si era allontanato dalla scuola “in autonomia” sulla base di una preventiva autorizzazione resa dal dirigente scolastico e sollecitata dai genitori medesimi, che avevano, tra le altre cose, dichiarato di ritenere lo studente sufficientemente maturo per affrontare il tragitto -già percorso in andata senza accompagnatore- e di averlo preventivamente istruito allo scopo. I genitori avevano altresì lamentato di non essere stati preventivamente informati che, nel giorno in questione, le lezioni sarebbero terminate in anticipo rispetto all’orario ordinario. Il Tribunale ha respinto tale rilievo accertando in fatto che l’informativa era effettivamente stata resa e osservando in diritto che, nell’inconcessa ipotesi, sarebbe comunque mancato il nesso causale tra la pretesa violazione della scuola e l’evento. La sentenza è stata successivamente confermata con la sentenza 25 novembre 2014, n.678, della Corte d’Appello di Trieste, definitiva per mancata impugnazione).
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Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza
L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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n° 475
Area: Normativa
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
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n° 32
Area: Normativa
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.
1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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27/10/2017
Area: Prassi, Circolari, Note
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Aggiornamento
LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Ottobre 2017
Indice
Premessa
1. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
1.1 L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
3. Governance: una nuova organizzazione
3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente
4. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Premessa
Il presente testo ha lo scopo di dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell’aprile del 2015, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi1, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L. 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Lo stesso è, quindi, da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti2, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.
La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 71/2017.
Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.
Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un’ottica di governance diretta dal MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”.3 Sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), il MIUR adotta le presenti linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Nelle more, quindi, della costituzione e dell’operatività del Tavolo inter-istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le presenti linee di orientamento rappresentano un primo strumento che potrà essere utile a orientare le azioni che le scuole vorranno autonomamente intraprendere, e che saranno successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione nazionale.
1. Interventi per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La Legge 107 del 20154 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.5
Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti6 che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti all’interno dell’istituto “attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie7.
1.1. L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali.
Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea8, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
Le scuole che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l’iscrizione al progetto.
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a Generazioni connesse, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano d’azione”.
Tale Piano9 consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali;
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un servizio di “supporto scuole” (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano.
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.110, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.
L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.
Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L’art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:
✓ al titolare del trattamento ✓ al gestore del sito internet ✓ al gestore del social media
Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante11 per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
Le scuole possono, altresì. segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla Hotline “Stop-It" di Save the Children, all’indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico12 online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.
3 Governance: una nuova organizzazione.
In linea con quanto previsto dalla Legge 71/2017, il MIUR ha intrapreso una riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyberbullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l’istituzione di un efficace sistema di governance che coinvolga le istituzioni, la società civile, gli adulti e gli stessi minori.
È stato introdotto un nuovo sistema di governance che parte dalla costituzione di un Tavolo tecnico centrale, previsto dall’art. 3 della L. 71/2017 e di prossima costituzione, di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet, fino a giungere alla richiesta dell’individuazione, nel rispetto dell’autonomia, di un docente referente per ogni istituzione scolastica.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
3.1 Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente
La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo13.
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.
Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.
Parimenti è auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse.
Secondo la stessa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.14
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e- policy d’istituto.
Tuttavia, al fine assicurare a tutti i soggetti coinvolti in azioni di prevenzione del cyberbullismo strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno, il MIUR elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all’art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.
5. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore.
Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.
Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.
E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.
Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.
Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.
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1 Art.1, commi 7, 57,58 della Legge n.107del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 2 L’ articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l’aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con cadenza biennale.
3 Art. 4, comma. 2 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
4 Art. 1, commi 57, 58.
5.http://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale 6 Art. 4, comma 2,. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
7 Nell’ottica della collaborazione inter-istituzionale che deve caratterizzare le attività dell’amministrazione centrale e periferica e delle stesse istituzioni scolastiche, si auspica un’azione sinergica con le strutture centrali e territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ha previsto, nella propria riorganizzazione, uno specifico ufficio per la prevenzione della devianza e per la giustizia riparativa.
8 L’iniziativa è coordinata dal MIUR e realizzata in partenariato con: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia Onlus, Sos Il Telefono Azzurro, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, la Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e l’Agenzia Dire.
9 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/ /
10 Le informazioni sono reperibili al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
11 Il Garante ha predisposto il modello per la segnalazione di casi di cyberbullismo che si trova sul sito http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo. 12 Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del sexting, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.
13 Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il dirigente scolastico, “salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.
14 Art. 4 , comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
Firmato digitalmente da VALERIA FEDELI
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18/04/2018 n° 228
Area: Prassi, Circolari, Note
(doc. web n. 8987089]
Indicazione di informazioni relative ad adozioni e minori adottati in atti e provvedimenti amministrativi - 18 aprile 2018
Registro dei provvedimenti
n. 228 del 18 aprile 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
VISTA la segnalazione con la quale la Sig.ra XX, dipendente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX, lamenta la violazione, da parte dell’ufficio di appartenenza, della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla indicazione, nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92, delle generalità del suo figlio minore antecedenti l’adozione, in particolare, del cognome della famiglia di origine;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
1. La segnalazione.
Con la comunicazione del 16 settembre 2016, la Sig. ra XX, dipendente della Procura della Repubblica presso il tribunale di XX ha lamentato una presunta violazione del Codice, in quanto “nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92 adottato in data XX venivano riportate nella premessa le vecchie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita) del minore prima della sua adozione … in contrasto con la normativa di settore a tutela dei minori adottati (art. 28 della l. 184/1983) nonché del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 196/2003)”, rappresentando che per la validità del predetto provvedimento sarebbe stato sufficiente “l’aver accertato e preso atto della certificazione di handicap con la connotazione di gravità (art. 3 co. 3 della legge n.104/92) rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria riportante le nuove generalità del minore”.
2. I chiarimenti resi dal titolare del trattamento.
In risposta alle richieste di informazioni dell’Ufficio- volte a conoscere, tra l’altro, le ragioni in base alle quali nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92, sono state riportate le generalità del minore, precedenti e successive all’adozione, nonché la sussistenza di ragioni ostative all’adozione di un “nuovo” provvedimento di concessione dei predetti benefici riportante le sole generalità del figlio necessitante di assistenza - la Procura della Repubblica che ha direttamente trattato la pratica e il Ministero della Giustizia, titolare del trattamento, hanno fornito i chiarimenti richiesti.
Il Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica - con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice - con nota del 16.2.2017, ha precisato che la segnalante già fruiva dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 durante il periodo in cui il minore era in affidamento. La dipendente reiterava la richiesta di concessione degli stessi benefici successivamente all’adozione del minore, in quanto “era suo intendimento avanzare al Ministero della Giustizia altra istanza di concessione di congedo retribuito di mesi 2 ex artt. 42, co. 5 d.lgs. 151/01 e 4 d.lgs. 119/11 alla quale occorreva allegare, a cura dell’interessata, copia del provvedimento di concessione dei benefici di questa dirigenza (come è stato), quale atto propedeutico del nuovo procedimento ministeriale, dalla quale risultasse il nuovo nome assunto dal minore adottato”.
Lo stesso Dirigente amministrativo ha escluso ogni violazione dell’art. 28, comma 3, l. n. 184/1983, in quanto “la redazione del provvedimento (oggi contestato) con richiamo all’intervenuta adozione, è pertinente ad un atto avente valenza esclusivamente interna nell’interesse della reclamante, del quale è stata rilasciata copia solo a quest’ultima”. Peraltro, all’istanza presentata la segnalante “ha allegato dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale sono riportati sia i dati anagrafici del minore affidato (…) sia quelli assunti dallo stesso a seguito dell’adozione (…)” e “ha autorizzato, spontaneamente, il trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del Codice della Privacy, nell’ambito del procedimento che lo riguardava”.
Da ultimo, con nota del XX, il Dirigente amministrativo della Procura ha comunicato che per quanto riguardala procedura prevista per la concessione del congedo retribuito, ex art. 42, comma 5, della legge 151/2001 e, in particolare, la trasmissione del contestato provvedimento ex art. 33 104/92 al Ministero della Giustizia “detto Ministero… richiede sempre all’interessato anche la produzione di copia del provvedimento” e che “l’Ufficio di appartenenza del richiedente funge solo da tramite, provvedendo quest’ultimo alla sola trasmissione dell’istanza completa degli allegati atti depositati dal richiedente”.
Sono stati richiesti, successivamente, elementi anche al Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, in quanto, sebbene il procedimento amministrativo, in virtù del riparto di competenze previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 240/2006, sia stato materialmente istruito dalla Dirigente amministrativo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza della segnalante, il trattamento fa capo, quanto alla titolarità, al Ministero stesso. Ciò in considerazione del fatto che (cfr. art. 4, comma 1, lett. f, del Codice), in attuazione della disciplina vigente, il Ministero decide le finalità del trattamento effettuato presso ogni Ufficio giudiziario.
Con nota del 5.12.2017, il predetto Ministero, condividendo le osservazioni svolte dalla Dirigente amministrativo che ha adottato l’atto, ha evidenziato “l’assenza di qualsiasi violazione del Codice della privacy”, in quanto il trattamento dei dati relativi alla dipendente all’interno del procedimento per il rilascio dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e per la concessione del periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, è avvenuto nel pieno rispetto degli artt. 13, 20, 22 e 23 del Codice, che autorizzano “l’uso dei dati sensibili e giudiziari quando sono indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, come nel caso dell’applicazione delle disposizioni della legge n. 104/92”, rammentando, altresì, che la dipendente “ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice, ha dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali con la sottoscrizione dell’atto notorio del XX”.
3. Il quadro normativo di riferimento.
Le disposizioni sopra richiamate riconoscono al lavoratore dipendente che assiste persona con gravi disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, il diritto di fruire di permessi retribuiti. Tale diritto non “può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” (art. 33, comma 3, della legge 104/1992).
L’art. 24 della legge 183/2010, sopra citata, ha innovato parzialmente il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge n. 104/1992 e nel d.lgs. n. 151/2001, prevedendo l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti. In particolare, le amministrazioni sono tenute a comunicare: i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi; la tipologia di permesso fruita (per se stesso o per l’assistenza a terzi); per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento (art. 24, comma 4, l. 183/2010).
Al riguardo, si rappresenta che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammesso soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice - anche in relazione alla diversa natura dei dati - nonché dalla legge o dai regolamenti (cfr. art. 18-19), e dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite (cfr. art. 11). Nel caso dei dati sensibili - tra i quali rientrano quelli idonei a rivelare lo stato di salute - trovano applicazione regole e garanzie più elevate, in base alle quali il trattamento è ammesso soltanto in base ad “un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”(art. 20, 22 e 112 del Codice)
Sono, inoltre, fatte salve dal Codice specifiche garanzie di “riservatezza” previste dalla normativa in materia di adozione (cfr. in particolare, art. 28, comma 3, della legge 184/1983) in quanto “disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali” (art. 184, comma 3, del Codice).
4. Osservazioni dell’Autorità.
In base al quadro normativo sopra richiamato, il trattamento dei dati identificativi del minore e le informazioni sensibili relative al riconoscimento della situazione di “handicap di grave entità” risultano indispensabili ai fini del rilascio della concessione dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92, tenuto conto che spetta al datore di lavoro verificare in concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di tali benefici, dandone conto nel provvedimento (art. 20, 22 e 112 del Codice).
Non risultano, invece, elementi che possano determinare la necessità dell’indicazione, nel provvedimento contestato, dell’affidamento preadottivo del minore, delle vecchie generalità (cognome della famiglia di origine) e dell’attuale stato di figlio adottivo, atteso che gli unici presupposti per la concessione del beneficio sono lo stato di disabilità e il rapporto di filiazione.
A tal proposito, non rileva il consenso prestato dalla segnalante all’atto della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 (attestante le nuove generalità acquisite dal minore a seguito dell’azione) in quanto il presupposto di liceità del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18, comma 3, del Codice).
Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, il provvedimento oggetto della segnalazione avrebbe dovuto indicare soltanto le generalità del beneficiario dei permessi e dell’assistito, nonché il rapporto di filiazione, come in ogni altro caso, senza alcun riferimento alla vicenda adottiva, né, a maggior ragione, allo stato di affidamento precedente ed al cognome della famiglia di origine del minore.
La redazione del provvedimento senza tali informazioni avrebbe senz’altro consentito al datore di lavoro sia l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla P.C.M., sia la corretta istruzione della pratica da trasmettere al Ministero della Giustizia per la concessione del congedo.
Deve, però, del pari considerarsi che, nel caso di specie, i dati anagrafici del minore adottato erano già in possesso dell’amministrazione giudiziaria, in quanto già comunicati dalla segnalante in sede di richiesta dei benefici di legge al medesimo inerenti, il quale risultava all’epoca dei fatti ancora in stato di affidamento ed era pertanto stato indicato con le generalità di origine.
Si ritiene, pertanto, che, anche in considerazione della rilevanza meramente interna del provvedimento, che l’amministrazione ha assicurato esser stato «rilasciato in copia al solo dipendente», la condotta dalla stessa tenuta non abbia violato quelle le specifiche garanzie di riservatezza previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 184/1983, che vieta a qualsiasi ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio «di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione».
Da parte dell’amministrazione giudiziaria dovrà in ogni caso assicurarsi che, per il futuro, atti e provvedimenti amministrativi analoghi a quelli oggetto della segnalazione, siano redatti senza l’indicazione di informazioni relative all’adozione o alle generalità dei minori precedenti la stessa, e di impartire, al riguardo, opportune istruzioni agli uffici periferici.
TUTTO CIO PREMESSO IL GARANTE
a. ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al Ministero della Giustizia, per il futuro, che atti e provvedimenti amministrativi analoghi a quelli oggetto della segnalazione, siano redatti senza l’indicazione di informazioni relative all’adozione o alle generalità dei minori precedenti la stessa, nel rispetto dell’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice, e di impartire, al riguardo, opportune istruzioni agli uffici periferici;
b. ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita, altresì, il Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a far conoscere quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.
Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 18 aprile 2018
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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n° 132
Area: Normativa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
[2. (1)]
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
[4. (1)]
[4-bis. (1)]
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
[b) (2)]
[c) (2)]
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, a decorrere dal 3 luglio 2008
(2) Lettera soppressa per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, a decorrere dal 3 luglio 2008.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#fornitore #indisponibilità #assistito #perdono #carabiniere #chiamata #investigazione #autenticazione
n° 4
Area: Normativa
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonchè delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonchè a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
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#cyberbullismo #referente #educazione #artefice #rieducare #prefettura #rieducazione #curricolari #aggregazione
30/12/2014 n° 628
Area: Prassi, Circolari, Note
Provvedimento del 30 dicembre 2014
Registro dei provvedimenti
n. 628 del 30 dicembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 ottobre 2014 da XY, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, nei confronti dell'Istituto Comprensivo XX di Bassano del Grappa con il quale il ricorrente, con riferimento ad una denuncia penale depositata dal citato istituto scolastico nei suoi confronti, contenente dati personali di carattere sensibile relativi al proprio figlio minore, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati medesimi; il ricorrente inoltre, ritenendo illecita la comunicazione dei predetti dati alla stazione dei carabinieri di Bassano e alla procura della Repubblica di Vicenza, ne ha chiesto il blocco o la cancellazione (con relativa attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 28 novembre 2014 con cui, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 15 ottobre 2014 con la quale l'istituto scolastico resistente ha in primo luogo rappresentato che a seguito della irrogazione, da parte del Consiglio di classe nel gennaio 2014, della sanzione disciplinare della sospensione di due giorni nei confronti dell'alunno (…), figlio minore del ricorrente, quest'ultimo si è attivato al fine "di eludere l'esecuzione della sanzione, intasando l'ufficio scolastico con le più disparate richieste di documenti, informazioni, incontri, ecc."; la resistente ha quindi affermato che i documenti allegati alla denuncia del 14.5.2014 (ovvero la relazione del 7.4.2014 del Consiglio di classe, la relazione del 13.4.2014 della psicologa della scuola (…)", erano "essenziali ed indispensabili per la conoscenza dei fatti denunciati da parte dell'autorità giudiziaria, destinataria dell'esposto", esposto che peraltro "non riguardò minimamente l'alunno (…), ma il comportamento dei Sig.ri (…), gravemente illecito e penalmente rilevante (…), rispetto al quale si pronuncerà l'autorità giudiziaria;
VISTA la nota del 20 ottobre 2014 con cui il ricorrente, nel sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il proprio figlio ha "regolarmente scontato i due giorni di sospensione", ha altresì eccepito l'assoluta eccedenza e non pertinenza dei dati sensibili relativi al proprio figlio prodotti in allegato alla denuncia in questione, denuncia che, per stessa ammissione della resistente, non riguardava il minore bensì la condotta dei relativi genitori;
VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui l'istituto scolastico resistente, nel ribadire che i coniugi XY hanno sostanzialmente "eluso l'esecuzione della sanzione nei tempi come stabiliti e previsti dal Consiglio di classe, richiedendo l'inoltro per raccomandata del provvedimento già di loro conoscenza, così da consentire all'alunno, che avrebbe dovuto restare sospeso nei giorni 27 e 28 gennaio 2014, di presentarsi comunque a scuola come se nulla fosse accaduto", ha evidenziato la complessità dei rapporti scuola-famiglia anche allegando copia di un atto di citazione presentato nei confronti dei predetti coniugi dinanzi al giudice di pace;
VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha eccepito che i documenti prodotti, a suffragio delle proprie ragioni, dall'istituto scolastico resistente, quale ad esempio "la copia in forma integrale della sanzione disciplinare irrogata all'alunno", sono irrilevanti, nonché eccedenti rispetto alla questione esposta con il ricorso innanzi all'Autorità; l'interessato ha rilevato come tale condotta confermi l'illiceità del trattamento posto in essere dalla Dirigente scolastica già con la querela proposta nei confronti dei genitori dell'alunno e rispetto alla quale la comunicazione di dati sensibili del minore, quali l'origine etnica, o dei fatti disciplinarmente rilevanti che lo hanno coinvolto, non producono alcun effetto "né sulla proponibilità, né sull'esito";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
RILEVATO che, nel caso in esame, l'istituto scolastico resistente ha effettuato un trattamento di dati sensibili del minore ai fini dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti dei genitori dello stesso;
RILEVATO che il trattamento dei dati sensibili da parte delle istituzioni scolastiche deve aver luogo nel rispetto dei princìpi generali di cui agli artt. 20 e 22 del Codice e che alla luce di quanto previsto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 ("Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"- scheda n. 7) – che, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71 del Codice (attività sanzionatorie e di tutela) fa espresso riferimento, tra le operazioni di trattamento, alla gestione del contenzioso nei rapporti scuola-famiglie ("tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc) con gli alunni e con le loro famiglie e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), l'istituto scolastico resistente può trattare lecitamente tali tipi di dati, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali;
RITENUTO quindi che l'istituto scolastico resistente, alla luce delle citate disposizioni, può trattare lecitamente i dati sensibili degli alunni e dei loro familiari, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali e che pertanto, nel caso in esame, la lamentata comunicazione dei dati personali del minore alle autorità di pubblica sicurezza e all'autorità giudiziaria non risulta effettuata in violazione di legge; ritenuto che deve quindi essere dichiarata infondata la richiesta di blocco e/o di cancellazione dei dati medesimi;
RILEVATO comunque che ai sensi dell'art. 160 comma 6 del Codice, ogni valutazione sull'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente all'autorità giudiziaria adita alla quale potrà essere eventualmente rivolta un'apposita istanza mirata ad espungere dal fascicolo giudiziario i dati del minore che siano ritenuti non strettamente indispensabili alla valutazione degli atti di causa;
RITENUTO infine che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento;
RITENUTO congruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione della particolarità della vicenda;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara infondata la richiesta di blocco e/ di cancellazione dei dati personali del minore;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;
3) dichiara compensate le spese tra le parti.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 30 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#cancellazione #citazione #eccepire #compensare #psicologa #intasare #grappa #scontare #utilizzabilità #espungere
n° 17
Area: Normativa
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: (1)
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; (2)
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). (3)
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.(4)
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.(4)
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. (5)
(1) Alinea così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(2) Lettera così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(3) Lettera inserita per effetto del d.lgs. 217/2017, a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(4) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
KEYWORDS
#digitale #amministrazione #coordinamento #sistema #ufficio #difensore #transizione #fonia #pianificazione #gennaio
n° 2
Area: Normativa
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
KEYWORDS
#blocco #rimozione
n° 38
Area: Normativa
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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#sicurezza sul lavoro (in generale)#medicina #psicotecnica #psicotecnico #tossicologia #fisiologia #clinica #sanitario #docenza #guardia #carabiniere
n° 37
Area: Normativa
1. Il Garante è l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di cui all'articolo 154 del Codice, nonché le seguenti:
a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento;
b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e responsabili del trattamento dell'importanza degli obblighi previsti dal presente decreto;
c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge;
d) rilascio, su richiesta dell'interessato, di informazioni in merito all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorità di controllo di altri Stati membri;
e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 40 e compimento delle indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami;
g) accertamento della liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e informazione all'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata;
h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e attività di assistenza reciproca, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente decreto;
i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui all'articolo 24;
m) contribuzione alle attività del comitato di cui all'articolo 68 del regolamento UE;
3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti poteri:
a) svolgere indagini sull'applicazione del presente decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica. Lo svolgimento delle indagini è disciplinato dalle disposizioni del Codice;
b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;
c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del presente decreto;
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con specifiche modalità ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 12;
e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso;
f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del presente decreto;
g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
h) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del Codice e da mettere a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato di cui all'articolo 68 del regolamento UE, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte.
4 I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.
5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza spese per l'interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste già rigettate.
6. Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero.
KEYWORDS
#indagine #responsabile #reclamo #titolare #consapevolezza #funzione #norma #promozione #esercizio #termine
06/06/2013 n° 273
Area: Prassi, Circolari, Note
Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale - 6 giugno 2013
Registro dei provvedimenti
n. 273 del 6 giugno 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);
VISTA la segnalazione con la quale la sig.ra Maria Teresa Bonomio ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Landriano che, per la predisposizione della graduatoria per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale "Crapa Pelata", raccoglie, tra gli altri, dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute dei nonni dei minori;
VISTE le richieste di informazioni formulate dall'Ufficio nell'ambito dell'istruttoria preliminare relativa alla predetta segnalazione e le dichiarazioni di riscontro fornite dal Comune di Landriano;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
PREMESSA
E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale la sig.ra M. T. B. ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Landriano, in relazione alla raccolta di taluni dati personali ritenuti eccedenti e non pertinenti ai fini dell'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale "Crapa Pelata". La segnalante ha lamentato, in particolare, che, per la predisposizione della graduatoria di ammissione dei bambini all'asilo nido comunale vengono raccolti dati anche idonei a rivelare lo stato di salute e l'invalidità dei nonni dei minori; a tal fine, la segnalante ha fornito copia del modulo di domanda per la predetta iscrizione.
Il Comune di Landriano, nel fornire riscontro ad una prima richiesta di informazioni all'Ufficio del Garante (nota del 16 gennaio 2012), ha rappresentato, in particolare, che i moduli per la domanda di iscrizione all'asilo "sono stati redatti ed adottati in conformità al Regolamento Comunale dell'Asilo Nido di Landriano, approvato con delibera di Cons. Com. n. 25 del 29.09.2010" secondo il quale "ai fini della stesura della graduatoria la famiglia" può "indicare situazioni particolari che caratterizzano il nucleo familiare". Il Comune ha precisato, inoltre, che "l'indicazione di situazioni particolari del nucleo familiare è assolutamente discrezionale e non finalizzata all'eventuale richiesta di agevolazioni nel pagamento della retta e della mensa" (…) e che "la richiesta di alcune informazioni non è prevista come obbligatoria ovvero preclusiva ai fini dell'iscrizione. E' l'utente, di fatto, che di volta in volta, ritenendolo opportuno ed essenziale, sceglie di segnalare al servizio determinate e specifiche situazioni" (nota del 6 febbraio 2012).
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che il citato Regolamento comunale n. 25 del 2010 stabilisce che le "domande devono essere consegnate compilate in ogni parte" e individua i documenti che devono essere allegati al modulo di domanda (art. 4, commi 1 e 3). Tra i criteri (attributivi di specifici punteggi) di cui il Comune tiene conto al fine di predisporre la graduatoria di ammissione sono evidenziate anche "situazioni particolari" concernenti il "nucleo familiare al cui interno sia presente uno o più componenti con invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente, superiore al 67%" e il "nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali".
In tale quadro, sono stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio (note del 15 marzo e del 25 luglio 2012), al fine di verificare in concreto la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali raccolti dal Comune di Landriano, ai fini della predisposizione della graduatoria per l'iscrizione all'asilo comunale. Da tale analisi è risultato che il medesimo Comune, nel modulo di domanda di iscrizione all'asilo richiede, tra l'altro, di indicare:
• il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
• la presenza di un procedimento di affido o adozione;
• l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
• la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
• il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità.
A margine del modulo è evidenziato che la compilazione dello stesso "in ogni parte" è necessaria per procedere all'assegnazione del punteggio per la graduatoria.
Il Comune ha trasmesso copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che viene fornita, ai sensi dell'art. 13 del Codice, all'atto dell'iscrizione al Servizio Asilo Nido Comunale "Crapa Pelata", nella quale è previsto, in particolare, che "il trattamento potrà riguardare anche dati personali "sensibili" in particolare relativi a (…) condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare (anche dei nonni residenti sul territorio comunale)".
OSSERVA
1. Il quadro normativo di riferimento.
Il Comune di Landriano ha dichiarato di raccogliere taluni dati personali, nell'ambito della compilazione del modulo per la domanda di iscrizione all'asilo, in attuazione del Regolamento Comunale dell'Asilo Nido di Landriano, approvato con delibera del Cons. Com. n. 25 del 29.09.2010.
Tale regolamento comunale, contrariamente a quanto rappresentato dal Comune stesso in ordine alla facoltatività dell'indicazione di alcune informazioni (relative ai nonni e/o a situazioni particolari del nucleo familiare) (cfr. nota del 6 febbraio 2012), dispone che il modulo per l'iscrizione all'asilo deve essere compilato in ogni parte (cfr. art. 4, comma 1; cfr. anche il modulo di domanda per l'iscrizione all'asilo nido). Il medesimo regolamento, oltre a prevedere che "i dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio, garantiti dalla l. 196/2003 ed utilizzati solo ed esclusivamente per la formulazione della graduatoria", individua la documentazione che deve essere allegata al modulo di domanda (stato di famiglia, I.S.E.E. del nucleo familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le iscrizioni riguardanti i bambini abitualmente in custodia presso i parenti residenti sul territorio dell'ASL, c.d. Bilancio di Salute del Bambino, eventuale documentazione attestante particolari stati di bisogno) (art. 4, comma 3).
Il predetto Regolamento individua, in dettaglio, i criteri in base ai quali vengono attribuiti i punteggi per la definizione della graduatoria. Tali criteri, oltre a considerare l'attività lavorativa dei genitori, anche con riferimento all'orario di lavoro e ad altre informazioni concernenti i figli (presenza di gemelli al di sotto dei tre anni, di fratelli al di sotto dei tre anni, di figli dai tre ai sei anni, di figli dai sette ai quattordici anni), riguardano anche "situazioni particolari": tali situazioni particolari, tuttavia, sono circoscritte esclusivamente ai profili concernenti l'indicazione del nucleo familiare al cui interno sia presente uno o più componenti con invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente, superiore al 67%, nonché del nucleo familiare in situazione di fragilità in carico ai servizi sociali (art. 5, comma 1).
1.1. La normativa in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti pubblici possono, previa informativa agli interessati, trattare dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, pertinenti e non eccedenti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (artt. 11, 13, 18 e 19, comma 1, del Codice).
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, invece, può essere legittimamente effettuato solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Nei casi in cui la legge, pur specificando la finalità di rilevante interesse pubblico, non evidenzi, altresì, i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del Codice, in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dal titolare del trattamento dei dati in un atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, anche su schemi tipo. Al riguardo, l'Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) al quale le amministrazioni comunali si sono adeguate con propri regolamenti conformi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi (cfr. artt. 20-22 e 154, comma 1, lettera g), del Codice; parere del 21 settembre 2005, consultabile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1170239).
In particolare, per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico concernente la concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni da parte dei comuni, possono essere legittimamente trattati dati sensibili, ivi compresi, qualora ritenuti indispensabili, anche quelli sull'origine razziale e etnica e sullo stato di salute dei familiari dell'interessato. Più precisamente, il trattamento di tali tipi di dati sensibili è ammesso qualora esso sia indispensabile "… sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi (benefici), sia per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003".
Per la gestione, poi, degli asili nido e delle scuole per l'infanzia da parte dei comuni, la predetta normativa prevede espressamente che "i dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato sull'origine etnica che si potrebbe desumere dalla particolare nazionalità dell'interessato…" (cfr. artt. 68 e 73, comma 2, lett. a) del Codice; schede nn. 20 e 21, del citato schema tipo di regolamento, consultabile sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1176196).
In ogni caso, il trattamento dei dati sensibili previsto nelle schede allegate al citato regolamento, deve essere valutato, in concreto, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei predetti dati sensibili utilizzati rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (cfr. premessa e art. 2, comma 2, del citato schema tipo di regolamento).
2. Criticità in relazione alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
La raccolta da parte del Comune di Landriano delle informazioni indicate in premessa e segnatamente relative a:
• il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
• la presenza di un procedimento di affido o adozione;
• l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
• la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
• il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità, comporta specifici profili di criticità in relazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
La criticità rilevata, in sostanza, concerne il "disallineamento" tra i numerosi dati personali richiesti dal Comune nell'ambito della compilazione del modulo di domanda di iscrizione all'asilo nido e quelli di cui invece il Comune necessita per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione all'asilo, individuati nel regolamento comunale n. 25/2010, nel quale, come sopra descritto, è espressamente previsto che "i dati forniti (nell'ambito della compilazione del modulo di domanda di iscrizione) sono coperti da segreto d'ufficio, garantiti dalla l. 196/2003 ed utilizzati solo ed esclusivamente per la formulazione della graduatoria". Tale mancata corrispondenza configura un'acquisizione indebita di dati personali non contemplati tra quelli richieste nell'ambito dei requisiti di ammissione individuati dal regolamento e, per tale motivo, eccedenti e non pertinenti nonché non indispensabili con riferimento ai dati sensibili.
Infatti, i criteri che il Comune di Landriano prevede di prendere in considerazione nel citato Regolamento comunale n. 25/2010 riguardano esclusivamente, come sopra descritto:
• l'attività lavorativa dei genitori, compreso l'orario di lavoro;
• le "situazioni particolari" (limitatamente ai casi concernenti il nucleo familiare al cui interno sia presente uno o più componenti con invalidità certificata ovvero al nucleo familiare in situazione di fragilità in carico ai servizi sociali);
• taluni elementi concernenti il numero di figli, la loro età, la presenza di gemelli.
Il Comune di Landriano al momento della compilazione del modulo di domanda di iscrizione, richiede di indicare i seguenti dati:
- relativi al padre e alla madre del minore:
• nome e cognome, data di nascita, residenza, titolo di studio, professione/attività;
• se studente, scuola, università, ente di formazione frequentato, sede di frequenza, data inizio e fine corso, orario settimanale;
• condizione lavorativa: dipendente, autonomo/a (titolare/socio/a), altro, disoccupato/a dal…;
• l'azienda presso cui è assunto/a o con cui ha stipulato contratto di lavoro: nome impresa/società; sede effettiva di lavoro (comune, via, tel.), data assunzione/inizio attività; se il contratto è a termine, data di scadenza;
• orario di lavoro settimanale: tempo pieno (n. ore)/part-time (n. ore); mattino/pomeriggio/notte dalle h alle h…); n. giorni lavorativi settimanali; in caso di trasferte con pernottamenti, indicare il num. di notti mediamente effettuate in un anno;
• condizione lavorativa di precariato-disoccupazione: precario/a dal…ore settimanali; impresa/società (comune, via, tel.); disoccupato/a dal…; ultima impresa/società (comune, via, tel.);
- relativi alla famiglia:
• presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare;
• il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
• la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso;
• la circostanza che la famiglia sia affidata ai servizi sociali;
• l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
• il numero di persone di cui si compone il nucleo familiare;
• l'anno di nascita, la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
- relativi ai nonni materni e paterni:
• il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, se risultano residenti nel territorio del Comune, l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità.
Dal confronto delle due liste di dati personali (quelli necessari alla verifica dei requisiti di ammissione all'asilo nido indicati nell'art. 5 del Regolamento del Comune, al sussistere dei quali viene attribuito un determinato punteggio ai fini della stesura della graduatoria e quelli invece richiesti nel modulo di domanda per l'iscrizione all'asilo nido) si evidenzia che talune informazioni richieste nel modulo non risultano conferenti ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.
In particolare, taluni dati richiesti relativi alla famiglia (motivo di assenza di uno dei genitori, la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso, l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia, la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare), non essendo riconducibili in alcun modo ai requisiti previsti dal Regolamento comunale, non sono rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria, in quanto appunto, non corrispondenti ai criteri di cui il Comune tiene conto ai medesimi fini.
Analogamente, non risulta comprovato che l'acquisizione obbligatoria, da parte del Comune, delle informazioni sui nonni, ivi comprese quelle riguardanti l'attività lavorativa e il loro stato di salute e invalidità, anche qualora non appartengano al nucleo familiare del bambino, risulti riconducibile ad alcuno dei requisiti previsti per l'ammissione all'asilo nido; ciò, anche con riferimento a quelle "situazioni particolari" di cui il Comune tiene conto, attribuendo uno specifico punteggio ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione all'asilo nido. Infatti, come sopra evidenziato, le "situazioni particolari" rilevanti per il Comune ai predetti fini riguardano esclusivamente il nucleo familiare con componenti con invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente, superiore al 67% e/o in situazione di fragilità in carico ai Servizi Sociali. Infatti, la circostanza che l'invalidità certificata superiore al 67% sia riconosciuta ad uno dei nonni non integra tale requisito, ai sensi del più volte citato regolamento comunale, qualora il nonno non appartenga al nucleo familiare del bambino.
Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative al padre e alla madre del minore (anche concernenti l'attività di studio o di lavoro), alla presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare, alla circostanza che la famiglia sia affidata ai servizi sociali, all'anno di nascita di eventuali altri figli componenti il nucleo familiare e al numero di persone di cui si compone lo stesso nucleo familiare, tali dati si configurano certamente idonei a evidenziare la sussistenza dei requisiti individuati nel regolamento comunale; il trattamento di tali informazioni pertanto, nel caso di specie, non presenta profili di criticità.
In tale quadro, pertanto, le informazioni richieste riguardanti:
• il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
• la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso;
• l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
• la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
• il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e se, risultano residenti nel territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità, non essendo contemplate tra quelle riconducibili ai criteri di cui il Comune di Landriano tiene conto ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione all'asilo, risultano eccedenti, non pertinenti e, con riferimento ai dati sensibili, non indispensabili (artt. 11, 18, 19, 22, comma 3, e 68 e 73, comma 2, lett. a) del Codice). Il trattamento di tali dati personali, allo stato degli elementi in atti, deve pertanto ritenersi illecito.
Resta naturalmente ferma la possibilità per il Comune di raccogliere e trattare, previa idonea informativa, i dati personali, pertinenti e non eccedenti, nonché indispensabili, qualora siano sensibili o giudiziari, nell'ambito dello svolgimento di proprie funzioni istituzionali dirette al perseguimento di specifiche finalità anche in ambito amministrativo e sociale (artt. 18, 19, c. 1, e 20 del Codice).
3. Prescrizioni.
Ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto o di disporne il blocco.
Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene pertanto necessario vietare al Comune di Landriano, per il futuro, la raccolta e il successivo utilizzo delle informazioni personali evidenziate al precedente punto 2, nonché ogni altra informazione che non risulti rilevante ai fini della verifica dei criteri previsti nel Regolamento comunale, in quanto ciò comporta un trattamento di dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità perseguite e, con specifico riferimento ai dati sensibili, anche non indispensabili (artt. 11, 18, 19 e 20, 22, comma 3, del Codice).
In tale quadro, rilevata l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Landriano, le informazioni personali sopra citate, che siano state già acquisite in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice) e per tale motivo risulta necessario prescrivere, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma, 1, lett. c) del Codice, che i predetti dati siano cancellati entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dandone avviso a questa Autorità dell'avvenuto adempimento.
Corre l'obbligo di evidenziare che chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro (artt. 162, comma 2-ter, e 170 del Codice).
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
rilevata l'illiceità della raccolta dei dati personali effettuata dal Comune di Landriano ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione per l'iscrizione all'asilo comunale dei bambini all'asilo nido comunale "Crapa Pelata", concernenti:
• il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
• la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso;
• l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
• la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
• il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità,
a) vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, al Comune di Landriano di raccogliere, per il futuro, i predetti dati personali, nonché ogni altra informazione che non risulti rilevante alla verifica dei criteri previsti nel Regolamento comunale;
b) prescrive, altresì, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma, 1, lett. c) del Codice, che i predetti dati, ritenuti inutilizzabili in quanto acquisiti in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, siano cancellati entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dandone avviso a questa Autorità dell'avvenuto adempimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 giugno 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.
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Comunicazione MIUR inerente la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato del secondo ciclo.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati all’Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”
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Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309
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Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
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Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”
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#carattere #news #commissionePagina: 12
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")
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Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici
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#immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilitàPagina: 23
Relazione presentata in data 23 giugno 2011
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Comunicazione AVCP riguardante la trasmissione dati contratti pubblici.
L'AVCP ha definito le nuove soglie oltre le quali è previsto l'obbligo della trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i settori ordinari e speciali
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#charPagina: 44
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 11 maggio 2011, n. 191
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Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014
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Parere 6 maggio 2011, n. 570
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Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR
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Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016
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Provvedimento 4 giugno 2015
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Comunicazione ARAN inerente la sottoscrizione del CCNL relativo alla corresponsione di un'indennità mensile di € 214,00 ai DSGA.
Sottoscritto all'ARAN il CCNL relativo al riconoscimento di un'indennità mensile di € 214,00 ai DSGA che ricoprono o abbiano ricoperto negli aa.ss 2012/13 e 2013/14 posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche
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Pagina: 47
D.M. 7 febbraio 2014, n. 87 e Allegati
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/assenze: collettive
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