Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 21/01/2020
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  • Assenze reiterate di un alunno e comunicazione alle autorità competenti...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/assenze: collettive

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    #pbb #carabiniere #fascicolo #comandante #polizia #segnalazione #indagine #minore #abbandono #alunna #evadere

    Domanda

    Scuola secondaria di secondo grado.
    A seguito delle numerose assenze di un alunno nato in data xx/xx/20xx, come da prassi, la famiglia viene informata ripetutamente dal coordinatore di classe e, di seguito, il dirigente invia una comunicazione alla famiglia richiedendo un colloquio che viene tenuto. Nonostante ciò, il ragazzo continua ad assentarsi spesso e, considerato che già al xx ottobre xx ha cumulato xx ore di assenza la dirigente invia comunicazione al Sindaco, ai servizi sociali, ai carabinieri e alla famiglia con la quale sollecita di adottare i provvedimenti del caso.
    In data xx gennaio xx la scuola riceve da parte del Comandante della stazione dei carabinieri di competenza, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente richiesta al fine di poter procedere con le indagini di p.g. relative alla nostra precedente comunicazione di fornire via mail copia de fascicolo relativo al minore xx"
    Il quesito è il seguente: può il dirigente inviare copia del fascicolo del minore, che intanto ha anche compiuto 16 anni, al Comandante dei Carabinieri senza che vi sia altra documentazione a suffragio della richiesta? E perché poi l'intero fascicolo dove sono contenuti dati di ogni genere? E' legittima tale richiesta? Qual è la corretta procedura che il dirigente deve intraprendere in casi del genere? Considerato che si è verificato un caso simile in cui un'assistente sociale chiede certificato di frequenza di un'alunna minorenne per la quale però il padre detiene la responsabilità genitoriale, quali documenti deve richiedere il dirigente per poter eventualmente procedere alla consegna del certificato ?
    Grazie



    Risposta

    Per quanto riguarda il primo caso, si rileva che la situazione di “disagio” è stata segnalata proprio dalla scuola di appartenenza del minore. La segnalazione è stata estesa anche ai carabinieri, che sono un organo di polizia giudiziaria, tenuto a reprimere i reati e, prima ancora, a svolgere le indagini volte ad accertarli. Il comando dei carabinieri ha quindi aperto un fascicolo di indagini di polizia giudiziaria ed è quindi corretto che proceda all’accertamento dei fatti, chiedendo anzitutto la collaborazione della scuola di appartenenza del minorenne (scuola che, si ricorda, ha effettuato la segnalazione). In questa prospettiva, l’istituzione scolastica deve collaborare evadendo la richiesta pervenuta, non essendovi dubbio alcuno circa la provenienza della stessa. Peraltro, non compete alla scuola di valutare quale documento possa assumere rilevanza ai fini dello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria. Concludendo, la richiesta dei carabinieri deve essere evasa, non potendo certo essere assimilata a un’istanza di accesso avanzata da un qualunque privato.

    Per quanto riguarda la seconda fattispecie (ossia la richiesta dell’assistente sociale), giova anzitutto evidenziare che l’assistente sociale non ha funzioni di polizia giudiziaria. Sennonché l’assistente sociale svolge un ruolo fondamentale di supporto, assistenza e consulenza in situazioni di disagio. Il quesito non precisa in quale contesto sia pervenuta la richiesta del certificato di frequenza; non è ben chiaro, ad esempio, se l’assistente sia stato allertato proprio dalla scuola, oppure abbia agito di propria iniziativa alla luce di segnalazioni provenienti da terzi. Fatto si è che, ai sensi dell’art.9, comma 1, della legge n.184/1983, “Chiunque” (quindi anche la scuola) “ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”. Premesso che la situazione di abbandono è un concetto relativo (e, talvolta, evoca anche quello di pregiudizio), non si vedono ragioni per non collaborare con l’assistente sociale, posto che, a tutto concedere, le informazioni sulla frequenza scolastica non recano dati personali di natura sensibile. Dopo di che (e sempre che la richiesta dell’assistente non sia conseguenza di una specifica segnalazione della scuola), in caso di dubbio, è sempre possibile chiedere in forma scritta di esplicitare le ragioni della propria richiesta.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 23/12/2017
    Area: Giurisprudenza

  • Pubblicazione sui social network di immagini e dati relativi al figlio minore: l'ordine di cancellazione può essere rafforzato con l'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del genitore inadempiente - Tribunale ROMA - Sezione Prima
  • Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo. A garanzia dell’osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa. (La pronuncia in questione si inquadra in una situazione di grave conflittualità familiare, giunta fino alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, che ha portato il figlio sedicenne – tramite il tutore nominato – a richiedere al Giudice, da un lato, l’autorizzazione ad iscriversi ad un College americano per sfuggire al pesante clima creatosi intorno a sé e, dall’altro, la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre. Costei, infatti, era solita pubblicare sui social network immagini e frasi riguardanti il figlio, il suo stato di salute e la vicenda giudiziaria della famiglia che, diffusesi inevitabilmente tra i coetanei, avevano generato un profondo stato di disagio nel figlio. In considerazione di ciò, il Tribunale, supportato delle relazioni dello psicoterapeuta e delle figure di riferimento affidatarie del minore, valorizzando la teoria del “grande minore,” riconosce in capo al sedicenne idonea capacità di autodeterminazione ed accoglie le sue richieste di iscrizione in una scuola americana e di far cessare i comportamenti lesivi della madre. Inoltre, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, il Giudice, per assicurare reale efficacia al provvedimento assunto, pone a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi sanciti il pagamento di una somma di denaro che la madre dovrà corrispondere al minore e al tutore per ogni violazione commessa ed assegna, altresì, al tutore il potere di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca e di diffidare terzi dalla diffusione di ogni dato relativo al minore.)

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    #genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#minore #tutore #madre #ragazzo #network #figlio #college #relazione #immagine #iscrizione

    Sentenza 22/09/2011 n° 19365
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonché "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite": qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare devono essere autorizzati dalla legge, perchè la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale, ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico a un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione che possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona. Lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del genitore, e, pertanto, dato personale del genirore stesso, appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza e un disagio nell'ammalato che espone ad un terzo, ovvero ad una p.a., la propria malattia: si tratta di informazioni che appartengono alla persona non tanto perché attinenti la fisicità della stessa ma perché necessitano di una particolare protezione a fronte della consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di aiuto. Le provvidenze che il sistema giuridico assegna alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap riconoscono una protezione correlata a obblighi genitoriali di assistenza che rendono "personale" un dato che nasce "sensibile" nella situazione soggettiva di altra persona, ma che non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che, per tale caratteristica, necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti: il dato sensibile, letteralmente tale in capo al disabile, caratterizza anche il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al genitore lavoratore, ed è, pertanto, dato sensibile riferibile a questi, posto che la richiesta di una provvidenza conduce a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano il genitore, in modo tale da imporre che il trattamento di tali dati da parte di una PA risponda alle cautele che la legge ha connesso a quei dati. L'autorizzazione all'uso dell'informazione, e, dunque, al connesso trattamento, prevista dall'art. 20 n. 1 del d. lgs. n. 196/2003, assolve alla specifica funzione di riconoscere che il patrimonio del fornitore dell'informazione è in qualche modo arricchito (a compenso del disagio di una specifica assistenza) da uno specifico diritto, che riguarda il punteggio concorsuale previsto dalla legge. Ne segue che la comunicazione dell'informazione, la quale avviene nell'interesse di chi la trasmette, consente a questi di controllare la relazione tra l'uso che ne viene fatto e la funzione al quale l'uso deve assolvere. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003, qualunque dato personale trasmesso dal titolare nel proprio interesse, deve essere trattato in modo che il trattamento stesso non ecceda la funzione, quale la verifica della sussistenza del diritto al beneficio giuridico di cui alla l. n. 104/1992, e, quindi, nel caso di contestazione della legittimità dell'attribuzione del punteggio, di consentire i necessari diritti di difesa a tutti gli interessati. Ne segue che l'affissione in bacheca della richiesta di tentativo di conciliazione proposta da un docente, in cui si lamenti che la graduatoria contestata era stata formulata sul presupposto asseritamente errato della sussistenza, in altri soggetti, dei requisiti capaci di far godere i benefici di cui alla l. n. 104/1992. del 1992 è eccedente rispetto alle finalità del trattamento, perchè consente anche al pubblico non avente interesse giuridicamente rilevante, di conoscere la situazione riservata in questione, laddove, invece, la PA avrebbe potuto assolvere alle essenziali necessità di comunicazione in forme riservate, e osservare eventuali obblighi di pubblicazione indicando semplicemente che vi era stata una richiesta di procedura conciliativa e che essa era conoscibile nei suoi particolari solo dai titolari di interessi giuridicamente differenziati, ovvero avrebbe potuto fare uso del potere di rivolgersi al Garante, ai sensi dell'art. 20 n. 3 del d. lgs. n. 196/2003, e chiedere con quali modalità detto dato dovesse essere trattato perché fosse soddisfatta tanto la riservatezza quanto la trasparenza della attività amministrativa nei confronti dei controinteressati professori. Non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 167/2003 la condotta di un docente che formula istanza di conciliazione per contestare la posizione di precedenza di altro docente in una graduatoria scolasatica, fonddata sull'assegnazione, asseritamente non dovuta, di benefici in favore di familiari disabili, perchè animata dall'intento del docente di esercitare una specifica e prevista sua facoltà, peraltro, in concreto svolta rivolgendosi, in modo riservato, alla p.a.

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    #personale docente#privacy e trattamento dei dati personali#reato#fisicità #dolorosità #berruti #disvelamento #rettificazione #stella

    n° 326
    Area: Normativa

  • Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
    2.  Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
    3.  Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
    4.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
    5.  Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
    a)  della pedagogia preventiva;
    b)  nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
    c)  dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
    d)  del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
    6.  Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
    7.  In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
    8.  Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
    9.  Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
    10.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
    11.  All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
    12.  Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
    13.  I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
    14.  Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
    15.  Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
    16.  L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
    17.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
    18.  I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
    19.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
    20.  Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
    21.  La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
    22.  Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
     

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    #tabagismo #alcoolismo

    n° 475
    Area: Normativa

  • Assegnazioni provvisorie di sede - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

    2.  Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

    3.  Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

    4.  Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

    5.  La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

    6.  La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

    7.  Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

     

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    #personale dipendente: trasferimento#assegnazione #sede #scuola #domanda #posto #trasferimento #personale #esigenza #ruolo #presentare
    SCOPRILI TUTTI
    Comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado

    Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
    Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.

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    #salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2015/2016: comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato del secondo ciclo.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati all’Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

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    #carattere #news #fontface
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

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    #carattere #news #fontface
    Esami di Stato A.S. 2017/2018: procedura e adempimenti relativi alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

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    #esame #fase #segreteria #cura #stato #commissione #adempimento #comunicazione #insediamento #dato
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2016/2017: indicazioni in merito alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

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    #carattere #news #commissione
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    Trasmissione dati contratti pubblici: aggiornata a 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni obbligatorie

    Comunicazione AVCP riguardante la trasmissione dati contratti pubblici.
    L'AVCP ha definito le nuove soglie oltre le quali è previsto l'obbligo della trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i settori ordinari e speciali

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    #char
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
    Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

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    #carattere #iscrizione #scuola #line #news
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    Dirigenti scolastici: indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016

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    #stipulazione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 21/01/2020
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    #pbb #carabiniere #fascicolo #comandante #polizia #segnalazione #indagine #minore #abbandono #alunna #evadere

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